Cassazione Penale, Ordinanza n. 07293/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, ritenendo violato l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. in relazione all'obbligo di specificità, e ha applicato la conseguenza sanzionatoria prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non indicava specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura, limitandosi a enunciare in modo assertivo la doglianza, senza svilupparla argomentativamente.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per le plurime violazioni in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dei motivi di ricorso; la sua violazione per genericità dei motivi comporta inammissibilità.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando mancano i requisiti di specificità dei motivi richiesti dall'art. 581 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non è sufficiente una generica denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione se non sono indicati puntualmente gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono la censura.
- La mera enunciazione assertiva di un vizio, priva di argomentazione concreta, integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il mancato rispetto dell'onere di specificità imposto dall'art. 581 cod. proc. pen. costituisce causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
Come è indicizzato
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