Cassazione Penale, Sentenza n. 1868/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in parte, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e ha confermato la responsabilita per residui reati di tentata estorsione e porto e detenzione di ordigni esplosivi, rideterminando le pene. Fiorito deduceva travisamento della prova con riferimento all'interpretazione di intercettazioni e contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti e la sproporzione della pena. Maglione deduceva errata qualificazione giuridica del fatto chiedendo la ricaduta nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e contestava l'esistenza del dolo specifico per l'estorsione. Buonomo contestava la carenza motivazionale della corte d'appello in relazione all'elemento soggettivo dell'estorsione, sostenendo che il suo interesse fosse limitato al recupero di retribuzioni non corrisposte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Fiorito: il travisamento della prova non è dimostrato essendo la critica mera interpretazione di fatto e le intercettazioni trovano riscontro nell'istruttoria; le censure sulla prevalenza delle attenuanti e sulla commisurazione della pena sono generiche e non mostrano arbitrarietà nella ponderazione ai sensi dell'art. 133 c.p. Per Maglione: la ricostruzione di merito indica la pretesa ingiusta e la sproporzione tra finalita dichiarata e risultato ottenuto, escludendo la fattispecie dell'art. 393 c.p.; la doglianza sul dolo è reiterativa e non confuta criticamente le conclusioni di merito. Per Buonomo: la tesi difensiva e il vizio dell'elemento soggettivo risultano manifestamente infondati alla luce della ricostruzione cronologica e materiale; la Corte d'appello non era obbligata a trattare separatamente una doglianza priva di fondamento. Conseguenze processuali: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
La Corte conferma che le condotte descritte rientrano nella fattispecie dell'estorsione quando mirano a imporre il pagamento di somme indebitamente richieste, anche se i ricorrenti avevano prospettato finalità riferibili al recupero di retribuzioni.
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
La Corte esclude la ricaduta del fatto in questa fattispecie perché manca la corrispondenza tra il diritto rivendicato e il risultato ottenuto mediante violenza; la pretesa veniva ritenuta ingiusta e le condotte sproporzionate.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti operato in sede di merito è stato ritenuto congruentemente motivato; in sede di legittimità è sindacabile solo in presenza di arbitrio manifesto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla l. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137
Richiamata in relazione alle forme di esame dei ricorsi previste dal decreto-legge sulle misure processuali emergenziali; la Corte segnala l'applicabilità delle norme procedurali transitorie nel periodo indicato.
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15
art. 16, d.l. 30/12/2021 n. 228
Richiamato per rendere applicabili le disposizioni procedurali emergenziali richiamate, non influisce sul merito della decisione di inammissibilità.
art. 616 c.p.p. (sanzioni per ricorso inammissibile o con profili di colpa)
Applicata per condannare i ricorrenti al versamento di una somma equa alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per contestare in cassazione l'interpretazione di intercettazioni occorre dimostrare un travisamento della prova, ossia che il giudice di merito ha attribuito al brano un contenuto diverso da quello effettivamente registrato e che tale difformità sia decisiva e incontestabile.
- Le valutazioni di merito sulla prevalenza di circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti e sulla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. sono sindacabili in sede di legittimità solo se emerge un evidente vizio logico o arbitrario nella motivazione.
- La riclassificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) è possibile solo se esiste una corrispondenza stretta tra il diritto effettivamente rivendicato e i mezzi adottati; condotte violente finalizzate a ottenere pagamenti indebitamente precludono tale ricaduta.
- La prova del dolo specifico in reati complessi come l'estorsione richiede elementi concreti che colleghino il comportamento del singolo imputato all'obiettivo illecito comune; la mera posizione lavorativa o l'interesse al pagamento di retribuzioni non è sufficiente se emergono atti volti a conseguire utilita indebite maggiori.
- Se una tesi difensiva risulta manifestamente infondata alla luce della ricostruzione fattuale operata in primo grado e confermata in appello, la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare ulteriormente posizioni singole prive di fondamento.
- Ricorrere in cassazione senza confronto critico e specifico con la motivazione di merito espone al rischio di inammissibilita e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; i ricorsi devono essere ben focalizzati sulle questioni di diritto ammissibili.
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