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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38452/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza volta ad accertare l'impossibilità della collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter ord. pen. La difesa ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto sciogliere il cumulo delle pene e considerare solo il delitto di omicidio di Giovanni Buonocore (unico in corso di esecuzione), concludendo che la collaborazione fosse impossibile perché in relazione a quell'omicidio non vi sarebbero più notizie utili da fornire.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato la questione considerando l'insieme dei reati ancora in esecuzione e non solo il singolo omicidio indicato dal ricorrente. Ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui lo scioglimento del cumulo non è consentito quando tutti i reati in esecuzione hanno la stessa connotazione ostativa, e ha ribadito che ai fini dell'accertamento della collaborazione rilevano i comportamenti e le informazioni riferibili a tutti i fatti della sentenza definitiva. Nel caso specifico il Tribunale aveva rilevato la mancata individuazione di tutti i correi e l'assenza di indicazioni sull'occultamento delle armi: elementi che consentono di ritenere la collaborazione ancora possibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 58 ter ord. pen.

    Riferito come norma che disciplina l'accertamento giudiziale delle condotte rilevanti ai fini della valutazione della collaborazione. La Corte ne interpreta l'applicazione in senso ampio, considerando rilevanti ai fini della collaborazione non solo le informazioni sul reato in esecuzione ma ogni apporto utile alla prevenzione o repressione di altri reati.

  • art. 30 ter ord. pen.

    Richiamato come limite di ammissibilità collegato alla misura dell'isolamento diurno e al complesso espiato; la Corte rileva che il ricorrente ha superato i limiti di ammissibilità previsti dagli artt. 30 ter e 30 quater.

  • art. 30 quater ord. pen.

    Richiamato insieme all'art. 30 ter in relazione ai limiti temporali e alle condizioni per l'accesso a benefici/provvedimenti detentivi; utilizzato per valutare la posizione soggettiva del ricorrente rispetto ai limiti di esecuzione.

  • art. 4 bis, comma 1 ord. pen.

    Norma che individua i reati "ostativi" ai benefici penitenziari. La Corte la usa per spiegare che, quando il cumulo riguarda reati ostativi, non sussistono i presupposti logici e normativi per procedere allo scioglimento del cumulo e considerare le pene separatamente.

  • art. 76 cod. pen.

    Richiamato per il principio che le pene concorrenti della stessa specie si considerano come pena unica, consolidando il criterio dell'unitarietà del cumulo e del rapporto esecutivo; ostacola lo scioglimento del cumulo se tutti i reati hanno la stessa connotazione ostativa.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sul provvedimento di unificazione delle pene concorrenti; citata per spiegare i casi in cui è consentito lo scioglimento del cumulo nell'esecuzione per verificare l'ammissibilità di benefici penitenziari.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di cumulo riguarda esclusivamente reati ostativi, non è normalmente possibile "sciogliere" il cumulo per valutare i benefici limitandosi a un solo titolo; va mantenuta l'unitarietà della pena ai sensi dell'art. 76 c.p.
  • Ai fini dell'accertamento della collaborazione (art. 58 ter), la valutazione è globale: rilevano non soltanto le informazioni sul reato in esecuzione, ma ogni apporto informativo utile alla prevenzione o repressione di delitti connessi o diversi.
  • La mancanza di individuazione di tutti i correi o la non indicazione del luogo di occultamento di armi sono elementi che indicano la sussistenza di margini di utile collaborazione e possono fondare il rigetto di una richiesta di riconoscimento dell'impossibilità di collaborare.
  • Un'iniziale dichiarazione di voler collaborare seguita da una rinuncia può essere valorizzata negativamente e indicare che la collaborazione non è impossibile ma non è concretamente offerta.
  • Per sostenere che la collaborazione è impossibile occorre dimostrare che non esistono più informazioni utili e che tutti gli aspetti rilevanti dei reati sono già stati pienamente chiariti; l'onere probatorio grava su chi deduce l'impossibilità.

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