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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21080/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione aggravata in concorso e aveva rideterminato le pene riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti diverse dall'art. 416 bis.1 cod. pen. - contestazioni principali: per Bartoli l'omessa esclusione dell'aggravante di metodo mafioso (art. 416 bis.1); per Calabrese e Annoscia vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, tra cui illegittimità della pena pecuniaria (oltre il massimo edittale previsto dall'art. 629, comma 1), applicazione dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 nella misura massima senza motivazione adeguata, omissione di valutare il risarcimento del danno come attenuante (art. 62 n.6) e errore nel computo dell'effetto delle diminuzioni/ aumen ti (ordine di calcolo tra aumento per 416 bis.1 e diminuzione per prevalenza delle attenuanti).

La decisione

Il ricorso di Bartoli è dichiarato inammissibile perché aveva previamente rinunciato in appello al motivo relativo all'esclusione dell'aggravante di stampo mafioso; conseguentemente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. I ricorsi di Calabrese e Annoscia sono ritenuti fondati in parte: annullata la sentenza impugnata limitatamente ai profili del trattamento sanzionatorio (per Calabrese anche con riferimento al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.6) e rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Bari; restano irrevocabili le affermazioni di responsabilità penale. In particolare la Corte rileva che la multa di euro 4.500 è superiore al massimo edittale previsto dall'art. 629, comma 1, e che l'aumento nella misura massima ex art. 416 bis.1/ art. 7 d.l. 152/1991 era motivato in modo insufficiente; inoltre la sentenza di merito ha omesso di valutare adeguatamente le prove relative al risarcimento del danno. Si ordina nuovo esame sulle sole questioni sanzionatorie e di attenuazione, non sulla responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Riconoscimento della circostanza aggravante di 'metodo mafioso' richiede motivazione dettagliata quando si applica un aumento di pena elevato; l'applicazione nella misura massima impone specifica giustificazione, soprattutto se la pena complessiva risulta di molto superiore alla media edittale

  • art. 629, comma 1 cod. pen.

    da euro 1.000 a euro 4.000

    Fissa il limite edittale della pena pecuniaria per il delitto di estorsione semplice; la Corte ha rilevato che la multa inflitta (euro 4.500) eccede il massimo edittale, ciò determinando l'annullamento della parte sanzionatoria

  • art. 7 d.l. 152/1991

    Prevede aumento di pena per l'uso del metodo mafioso; la sua applicazione deve essere adeguatamente motivata e valutata in rapporto alla pena base e alle circostanze attenuanti/ aggravanti

  • art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante del risarcimento del danno: il riconoscimento richiede esame e valutazione delle prove (ad es. effettivo versamento a struttura antiracket o offerta alle vittime); omissione di valutazione può giustificare annullamento della decisione sul trattamento sanzionatorio

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione ed adeguamento della pena; richiamato in relazione alla legittimità e proporzionalità della misura irrogata

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena: quando la pena applicata o gli aumenti/diminuzioni appaiono di molto superiori alla media edittale occorre motivazione specifica e dettagliata, con richiamo agli elementi valutati

  • art. 62 bis, art. 63, art. 69, art. 629 cod. pen.

    Norme richiamate in tema di quantificazione delle diminuzioni/ aumenti e calcolo del trattamento sanzionatorio: la correttezza dell'ordine di computo (quando applicare l'aumento e quando la diminuzione per prevalenza) è essenziale e può incidere sulla legittimità del calcolo della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per spese e determinazione di somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato Bartoli a versare euro 3.000 valutando profili di colpa

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Richiamate le norme procedurali applicabili per l'esame del ricorso in Cassazione nelle forme speciali previste per il periodo normativo indicato; si è proceduto secondo tali modalità

Massime di principio

  • La rinuncia espressa in udienza a specifici motivi d'appello produce passaggio in giudicato su quelle questioni: non è possibile proporle in cassazione; il ricorso relativo a motivi rinunciati è inammissibile
  • Le pene pecuniarie devono rimanere entro i limiti edittali: se la multa irrogata eccede il massimo previsto dalla norma di riferimento, la decisione sanzionatoria va annullata o ricalcolata
  • Quando il giudice applica aumenti di pena rilevanti (es. aumento massimo per aggravanti di stampo mafioso), è necessaria motivazione specifica e dettagliata in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.; motivazioni genericamente formulate sono insufficenti
  • Se è dedotta e documentata l'esistenza di un risarcimento del danno o di atti concreti di riparazione, il giudice di merito deve valutare espressamente tali elementi per decidere sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6; la mancata valutazione costituisce vizio motivazionale
  • Nelle ipotesi di giudizio di bilanciamento che escludono circostanze 'privilegiate', l'aumento applicato per la circostanza aggravante sottratta al bilanciamento va computato prima di calcolare la diminuzione conseguente al giudizio di prevalenza delle attenuanti (ordine di calcolo rilevante ai fini del risultato finale)
  • Quando l'annullamento riguarda solo profili sanzionatori mentre la responsabilità è confermata, è procedura corretta rinviare ad altra sezione di merito per rideterminare le pene senza riesame delle responsabilità

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