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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14386/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà del 22/09/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (cosca Crea). Il ricorrente ha dedotto un unico motivo articolato lamentando: a) carenza di specificazione di reati commessi dal Pillari e necessità di riverificare la posizione dopo l'annullamento di ordinanze su altri indagati; b) assenza di autonomo giudizio di gravità indiziaria da parte del Tribunale, che si sarebbe limitato a richiamare la motivazione dell'ordinanza originaria; c) spiegazioni alternative per gli spostamenti utilizzati dagli investigatori (accesso a terreni di proprietà e autostrada); d) irrilevanza o diversa natura temporale dei contatti con Vincenzo Larosa e inesattezza circa presunta condanna per omicidio; e) irrilevanza dei contatti con Simone Laversa; f) carattere pubblico e non sospetto dell'incontro con Teodoro Crea; g) equivocità degli elementi tratti da una precedente condanna per favoreggiamento, di frasi critiche verso l'ex sindaco e della ricerca di notizie su arresti altrui; h) presenza di altri arrestati al momento dell'arresto di Teodoro Crea.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che il ricorso prospetti in larga parte ricostruzioni alternative dei fatti e doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto assente una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del Tribunale e ha confermato la valutazione unitaria degli elementi indizianti operata dal giudice di merito (tra cui: precedente condanna per favoreggiamento della latitanza di Teodoro Crea; partecipazione a un summit nel 2013; spostamenti e correlazioni con movimenti della moglie del latitante; rilevanza delle frequentazioni con soggetti contigui alla cosca). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    menzionato nel testo del ricorso come limite formale all'enunciazione del motivo

    richiama il vincolo di specificazione e i limiti formali nell'articolazione del motivo di ricorso; impone che il motivo sia enunciato nei limiti richiesti dalle disposizioni di attuazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    trasmissione di motivi nuovi

    consente la trasmissione di motivi nuovi in Cassazione nei termini indicati; la Corte ha registrato l'avvenuta trasmissione ma non ha ritenuto che i nuovi elementi mutassero la valutazione di inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    sanzione pecuniaria e condanna alle spese processuali per ricorso dichiarato inammissibile

    applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma (quantificata in euro 3.000,00) alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto infondato

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riformare valutazioni di merito fondate su apprezzamenti di fatto: i motivi che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Nei ricorsi avverso misure cautelari personali è necessario denunciare violazioni di norme di diritto o manifeste illogicità della motivazione; semplici contestazioni circa la valutazione di indizi o la rilevanza di contatti/socializzazioni sono spesso inammissibili.
  • La valutazione complessiva e unitaria degli elementi indiziari (pregresse condanne, partecipazioni a incontri, spostamenti correlati ad altri soggetti, frequenze con contigui al sodalizio) può legittimare la misura cautelare anche se singoli elementi, isolatamente considerati, possono apparire equivoci.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in Cassazione occorre indicare con precisione dove la motivazione del giudice di merito sia logicamente contraddittoria, irragionevole o violi norme di diritto procedurale; affermazioni generiche non bastano.
  • Le spiegazioni alternative rese dal difensore sugli spostamenti o incontri devono essere documentate e messe in relazione puntuale con i dati investigativi per avere chance di essere tenute in conto in sede di legittimità.
  • L'introduzione di nuovi motivi è possibile ai sensi della normativa emergenziale citata, ma anche questi nuovi elementi devono contenere ragioni di diritto o evidenziare lacune manifesto-logicche della motivazione per incidere sull'ammissibilità del ricorso.

Testo integrale

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