Cassazione Penale, Ordinanza n. 02563/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta dunque ferma nei suoi effetti, senza alcuna modifica della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 26/06/2024. Dalla motivazione emerge che il ricorso censurava, da un lato, la mancata applicazione dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, invocando la particolare tenuità del fatto; dall'altro, lamentava un vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che la doglianza sulla particolare tenuità si risolveva in una critica di fatto e riproponeva una questione già esaminata nel merito, poiché il giudice aveva escluso l'istituto valorizzando la protrazione della permanenza nel territorio dello Stato, lo stato di senza fissa dimora, la presenza di altri procedimenti conclusi con condanne fin dal 2018 e la consapevolezza del provvedimento di espulsione e del termine per lasciare il territorio. Quanto alle attenuanti generiche, il motivo è stato ritenuto del tutto generico, non indicando elementi concreti meritevoli di positiva valutazione, anche alla luce dei precedenti penali e del riconoscimento della recidiva.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
L'istituto della particolare tenuità del fatto è stato escluso dal giudice di merito in ragione della complessiva condotta dell'imputato, della non sporadicità dell'azione e della consapevole inosservanza del provvedimento di espulsione.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla base di doglianze meramente generiche; occorre indicare specifiche circostanze di segno positivo, che nella specie non sono state dedotte.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza in cassazione sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in una critica di merito o nella mera riproposizione di questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere sorretta dalla valutazione complessiva della condotta, della non occasionalità dell'azione e della consapevole perseveranza nell'inosservanza del precetto.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche deve essere specifica e puntuale: non è sufficiente un motivo generico privo dell'indicazione di elementi concreti favorevoli all'imputato.
- La presenza di precedenti penali e il riconoscimento della recidiva possono legittimare un giudizio negativo sulla concessione delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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