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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01371/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 1105, comma 4, c.c. proposto per ottenere i provvedimenti necessari all'amministrazione di una villa in comunione, e in particolare la nomina di un amministratore della cosa comune. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la richiedente alle spese; la Corte d'appello aveva respinto il reclamo confermando anche la condanna alle spese, ritenendo che, pur trattandosi in astratto di giurisdizione volontaria, nel caso concreto il forte contrasto tra le parti avesse reso il procedimento "lato sensu contenzioso" con individuazione di una parte vittoriosa e di una soccombente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che il comportamento processuale delle parti e l'intensità del dissenso non potevano mutare la natura volontaria del procedimento e non consentivano l'applicazione delle regole sulle spese proprie del giudizio contenzioso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che il procedimento ex art. 1105, comma 4, c.c. resta un procedimento di volontaria giurisdizione, privo di natura decisoria e definitiva, e dunque sottratto alle regole degli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di spese, che presuppongono una lite contenziosa con parte vittoriosa e parte soccombente. Ha inoltre precisato che, se la domanda investe interessi individuali contrapposti dei comproprietari e non un interesse comune, la domanda può essere respinta in sede volontaria e devoluta alla sede contenziosa, ma ciò non trasforma il procedimento in contenzioso ai fini della soccombenza. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il reclamo limitatamente alla statuizione sulle spese del procedimento di merito. Ha inoltre condannato in solido i controricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1105, comma 4, c.c.

    consente al giudice di adottare i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, in sostituzione dell'inerzia dei partecipanti; il relativo procedimento è di volontaria giurisdizione e non può incidere sui diritti soggettivi individuali dei comproprietari.

  • art. 1106 c.c.

    i poteri dell'eventuale amministratore nominato dal giudice sono determinati nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

  • artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c.

    il provvedimento reso in materia è revocabile e reclamabile, confermando la natura non decisoria e non definitiva del procedimento.

  • art. 91 c.p.c.

    le regole sulle spese processuali non si applicano al procedimento di volontaria giurisdizione, salvo che vi sia un vero conflitto contenzioso su diritti soggettivi.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso per cassazione è inammissibile contro il decreto di volontaria giurisdizione, salvo che il provvedimento travalichi i limiti della funzione e decida una controversia su diritti soggettivi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    la Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c. per l'amministrazione della cosa comune ha natura di volontaria giurisdizione: non è decisorio né definitivo, è revocabile e reclamabile, e di regola non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
  • Il procedimento di volontaria giurisdizione non è soggetto alle regole sulle spese dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c., perché tali norme presuppongono un giudizio contenzioso con individuazione di una parte vittoriosa e di una soccombente.
  • La presenza di un forte contrasto tra i comproprietari non muta la natura del procedimento ex art. 1105, comma 4, c.c.; se la domanda investe interessi individuali contrapposti anziché un interesse comune, il giudice deve semmai negare accoglimento alla domanda in sede volontaria e rimettere la questione al giudizio contenzioso.
  • La statuizione sulle spese adottata in un procedimento di volontaria giurisdizione può essere censurata in cassazione quando incida su posizioni di debito e credito autonome, ma la sua giustificazione non può fondarsi sulla soccombenza propria del processo contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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