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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17470/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore era stato collocato in mobilità per il periodo dal 30 aprile 1998 al 31 gennaio 2005 e aveva poi conseguito la pensione con decorrenza da febbraio 2005. Egli aveva chiesto la riliquidazione in aumento della pensione sostenendo che, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, dovesse essere considerata la retribuzione percepita nei dodici mesi precedenti l'inizio della mobilità. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 9, L. n. 223/1991, dell'art. 8 L. n. 155/1981, dell'art. 4, comma 16, d.l. n. 463/1983 e dell'art. 3 d.lgs. n. 503/1992, sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato la regola dei dodici mesi precedenti l'inizio della mobilità in modo erroneo e al di fuori dell'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina speciale, mentre per la contribuzione figurativa per mobilità occorreva utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale, cioè un dato reale e non virtuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva esteso al di fuori dei casi previsti una regola speciale dettata per lavoratori soggetti al r.d. n. 148/1931, mentre nel caso concreto trovava applicazione la disciplina generale dell'art. 7, comma 9, L. n. 223/1991 e dell'art. 8, comma 4, L. n. 155/1981, che impone di calcolare il contributo figurativo sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, L. n. 223/1991

    Per i periodi di mobilità il contributo figurativo va calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale; la disciplina generale opera nel caso concreto.

  • art. 8 L. n. 155/1981

    Il comma 4 disciplina i periodi di sospensione con integrazione salariale e impone che il contributo figurativo sia calcolato sulla retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale; il comma 1 e 2 richiamati dalla Corte territoriale erano inapplicabili alla fattispecie.

  • art. 4, comma 16, d.l. n. 463/1983

    Norma richiamata dall'INPS nel motivo di ricorso, in coordinamento con la disciplina del calcolo della retribuzione pensionabile.

  • art. 3 d.lgs. n. 503/1992

    Norma richiamata dall'INPS nel motivo di ricorso come parametro del calcolo della retribuzione pensionabile; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse in contrasto con il corretto quadro normativo.

  • art. 3, comma 4-bis, L. n. 223/1991

    "la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità"

    La previsione vale solo per il personale disciplinato dal r.d. n. 148/1931 licenziato da imprese fallite o poste in liquidazione; non può essere estesa a lavoratori estranei a tale categoria.

  • art. 8, comma 4, L. n. 155/1981

    "per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale"

    La disposizione è quella pertinente per i periodi di mobilità/integrazione salariale e impone di ancorare il calcolo alla retribuzione effettiva o spettante prima della cessazione del rapporto.

  • r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

    Costituisce l'ambito soggettivo di applicazione della regola speciale richiamata, limitato al personale di aziende ferroviarie, tranviarie o di navigazione interna soggette a concessione.

Massime di principio

  • La regola speciale che, per il lavoratore collocato in mobilità, individua la retribuzione pensionabile nei dodici mesi precedenti l'inizio della mobilità si applica solo ai soggetti espressamente indicati dalla legge; non è consentita un'estensione analogica a categorie diverse.
  • Quando la disciplina speciale non è applicabile, il calcolo della contribuzione figurativa e della base pensionabile deve essere effettuato secondo la regola generale che ancora il parametro alla retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
  • Ai fini dell'individuazione della retribuzione pensionabile non può essere utilizzato un dato meramente virtuale o astratto se la legge richiede il riferimento alla retribuzione effettiva o a quella spettante nel periodo immediatamente precedente la cessazione del rapporto.
  • Il giudice di merito che applichi una norma speciale al di fuori del suo ambito soggettivo e oggettivo incorre in violazione di legge, censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
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