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Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 1420 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Associazioni sportive dilettantistiche. Regime agevolativo. Legge n. 398/1991

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava all'ASD la decadenza dal regime agevolativo ex legge 398/1991 per l'anno 2007 per più ragioni: 1) superamento del plafond di 250.000 euro includendo proventi relativi a due "eventi unici" (fatture n. 5, 20 e 23); 2) violazione dell'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture (art. 2, comma 4 L. 398/1991); 3) mancato tracciamento dei pagamenti/versamenti superiori a euro 516,46 (art. 25, comma 5 L. 133/1999) per varie operazioni (assegni non prodotti, prelievi in contanti seguiti a pagamenti, emissione artificiosa di più ricevute nello stesso giorno allo stesso beneficiario). L'ASD ha prodotto documentazione e giustificazioni (assegni, estratti conto, convenzioni, rendiconti/relazioni e materiale probatorio) sostenendo la tracciabilità di molti pagamenti e l'idoneità della documentazione a escludere i proventi dagli imponibili ai sensi della normativa sugli "eventi unici".

La decisione

La Commissione ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia: ha escluso che le violazioni contestate comportassero la decadenza dal regime agevolativo ex legge 398/1991 e ha pertanto rettificato l'avviso di accertamento eliminando la sanzione di decadenza; ha però confermato l'applicazione di sanzioni pecuniarie per le violazioni formali e contabili effettivamente riscontrate (es. mancata numerazione formale di alcune fatture, pagamenti non "formalmente" tracciati come alcuni assegni non prodotti e il pagamento in contanti alimentato da prelevamento, nonché la pluralità di ricevute emesse lo stesso giorno allo stesso beneficiario ritenuta artifizio). La Commissione ha ritenuto sufficienti, per l'esclusione dei proventi relativi agli "eventi unici", le documentazioni fornite in linea con le circolari dell'Agenzia (9/E/2013 e 18/E/2018) e il dettato del D.M. attuativo; ha inoltre applicato il principio del favor rei (anche retroattivamente) per l'effetto delle modifiche del sistema sanzionatorio introdotte dal D.lgs. 158/2015, come chiarito nella circolare 4/E/2016. Spese processuali compensate; costi CTU posti in solido a carico delle parti e frazionati tra esse per metà.

Norme richiamate

  • Legge 398/1991, art. 2 comma 4

    "le fatture emesse e /e fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate..."

    Imposto l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione; la mancata numerazione è violazione formale sanzionabile, ma non sufficiente a determinare automaticamente la decadenza dal regime se non impedisce il riscontro documentale dei requisiti sostanziali.

  • Legge 133/1999, art. 25 comma 5

    obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti superiori ad euro 516,46

    La mancata tracciabilità costituisce violazione che, dopo le modifiche normative sul sistema sanzionatorio, non determina automaticamente la decadenza dal regime 398/1991 ma dà luogo a sanzioni amministrative (salvo che l'inadempimento precluda il riscontro dei requisiti sostanziali).

  • Decreto 26 novembre 1999 n. 473 (regolamento attuativo art.25 L.133/1999), art. 1 comma 3

    Gli "introiti aggiuntivi" derivanti da raccolte occasionali non sono vincolati da norma a essere spesi esclusivamente per le singole manifestazioni; possono essere esclusi dal reddito se rispettano i requisiti di occasionalità/saltuarietà e sono documentabili.

  • D.lgs. 158/2015

    Ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo, incidendo sul regime delle sanzioni per le violazioni formali e sulla possibilità di applicare la decadenza; ha reso necessario interpretare le conseguenze delle violazioni in senso meno automatico rispetto alla decadenza.

  • D.Lgs. 471/1997, art. 11

    Prevede le sanzioni pecuniarie applicabili per violazioni in materia di contabilità e obblighi fiscali; nel caso concreto le violazioni contestate si sono tradotte in applicazione di sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 471/1997 anziché nella decadenza dal regime agevolativo.

  • D.lgs. 472/1997, art. 3 comma 3

    Richiamato in relazione al principio del favor rei; la circolare 4/E/2016 ha chiarito che tale principio opera anche retroattivamente per l'applicazione delle modifiche sanzionatorie.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 4 marzo 2016

    Interpreta l'applicazione del principio del favor rei dopo le modifiche del sistema sanzionatorio, indicando che la riduzione delle conseguenze sanzionatorie deve essere applicata anche a violazioni anteriori al 2016.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 9/E del 24 aprile 2013 e Circolare 18/E/2018

    Stabiliscono che la mancata redazione del rendiconto per eventi unici non determina automaticamente l'esclusione dei proventi dal regime se i dati possono essere desunti dalla contabilità generale e se è comunque possibile fornire all'Amministrazione riscontri contabili idonei.

  • D.M. 11/02/1997 (registro corrispettivi)

    Regola l'annotazione dei corrispettivi per manifestazioni; la mancata annotazione è sanzionata ma non impedisce di per sé la fruizione delle agevolazioni se sono forniti altri riscontri contabili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 39 e D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art. 22

    Norme sulla conservazione dei documenti fiscali richiamate dall'art. 2 L. 398/1991; la conservazione è obbligatoria e la sua adeguata tenuta consente di ricostruire i movimenti.

Massime di principio

  • La violazione formale dell'obbligo di numerazione o di altri adempimenti contabili non comporta automaticamente la decadenza dal regime agevolativo 398/1991 se l'Amministrazione può comunque riscontrare i requisiti sostanziali tramite altra documentazione.
  • Dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. 158/2015 e l'applicazione del principio del favor rei (cfr. circolare 4/E/2016), la mancata tracciabilità dei pagamenti superiori a 516,46 euro comporta normalmente sanzioni pecuniarie (D.Lgs. 471/1997) e non la decadenza dal regime, salvo che l'inadempimento ostacoli irreversibilmente l'accertamento dei presupposti per le agevolazioni.
  • Per escludere i proventi relativi ad "eventi unici" dal reddito imponibile non è sempre indispensabile un rendiconto formale se le entrate e le spese sono desumibili dalla contabilità generale e altra documentazione idonea (relazioni, convenzioni, estratti conto). È però responsabilità dell'ente fornire riscontri completi.
  • L'emissione, nello stesso giorno, di più ricevute o documenti di pagamento frazionati a favore dello stesso beneficiario è valutata come artificio volto a eludere l'obbligo di tracciabilità e può essere sanzionata.
  • I pagamenti in contanti finanziati da prelevamenti non sono considerati "formalmente" tracciati: l'uso del contante espone a rischio di disconoscimento della tracciabilità e di conseguenti contestazioni.
  • Nel contenzioso tributario il conferimento di incarico a CTU è neutrale; i relativi costi possono essere posti a carico delle parti in solido e ripartiti tra di esse.

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