Sentenza n. 1680/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente: - le deliberazioni di ATS Brianza, ATS Insubria e ATS Milano di approvazione dei contratti anno 2024, nonché i relativi contratti anno 2024, sottoscritti con riserva dalla ricorrente (doc.2, 2.bis e 2.ter), nelle parti in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. XII/2228/2024; ii) vengono previsti obiettivi ambulatoriali relativamente: ii.1) al rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni PNGLA; ii.2) all’incremento delle prenotazioni relative a pazienti presi in carico; ii.3) all’evasione delle prenotazioni il giorno stesso della prenotazione; ii.4) all’incremento del volume delle prestazioni di screening; iii) limitatamente alla deliberazione di ATS Milano di approvazione del contratto anno 2024, e al relativo contratto 2024: iii.1) è previsto un obiettivo di ricovero per incremento dei ricoveri in area medica; iii.2) è previsto un obiettivo di ricovero per miglioramento del “boarding da P.S.”; iii.3) è previsto un obiettivo correlato al rispetto dei “tempi di attesa” per i ricoveri non oncologici; iv) limitatamente alla deliberazione di ATS Brianza di approvazione del contratto anno 2024 e al relativo contratto 2024: iv.1) è previsto un obiettivo ambulatoriale legato all’incremento delle prime visite e delle prestazioni altra diagnostica per le prestazioni “PNGLA”; iv.2) è previsto un obiettivo ambulatoriale per la compilazione del campo diagnosi nel flusso 28SAN per almeno il 50% delle visite PNGLA; B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale; C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato). D) per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti: - delle determinazioni di ATS della Città Metropolitana di Milano in ordine alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di ricovero 2024, con le quali è stato valutato non raggiunto integralmente l’obiettivo “boarding da PS e ricoveri di area medica”, comunicate alla ricorrente con mail in data 25 marzo 2025 (doc. 9); - nonché di tutti gli atti a tali determinazioni preordinati, conseguenziali e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e delle Agenzie di tutela della salute relativi alla programmazione sanitaria e alla determinazione dei budget e degli obiettivi contrattuali per l'anno 2024, nonché determinazioni sulla valutazione degli obiettivi di ricovero
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata operante sulla base di contratti con le Agenzie di tutela della salute, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e gli atti applicativi e contrattuali con riferimento, tra l'altro, ai criteri di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, al sotto-budget per le prestazioni rese a favore di cittadini fuori regione, alla destinazione delle risorse non utilizzate per lo screening e agli obiettivi ambulatoriali e di ricovero. Con il primo atto di motivi aggiunti ha contestato la D.G.R. n. XII/2966 del 5 agosto 2024, nella parte relativa alla determinazione dei budget, all'incremento del tetto per le prestazioni rese a favore di pazienti fuori regione, alle risorse di screening e alla riduzione del budget in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, impugnando in via incidentale anche precedenti deliberazioni regionali ove interpretate in quest'ultimo senso. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato la D.G.R. n. XII/3327 del 31 ottobre 2024, riguardo alle decurtazioni connesse al mancato raggiungimento di specifici obiettivi e al criterio di calcolo dell'incremento del tetto per le prestazioni a favore di pazienti fuori regione. Con il terzo atto di motivi aggiunti ha contestato le determinazioni dell'ATS della Città Metropolitana di Milano relative al mancato integrale raggiungimento degli obiettivi di ricovero 2024 concernenti il boarding da pronto soccorso e i ricoveri in area medica. Prima della decisione nel merito, tuttavia, la difesa della ricorrente ha dichiarato in udienza camerale il venir meno dell'interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR, preso atto della dichiarazione della ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti né pronunciarsi sulla legittimità degli atti di programmazione sanitaria impugnati. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione di fissazione della camera di consiglio finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe, ma il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione nel merito, che è venuto meno l'interesse alla definizione della controversia, il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibili il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta una definizione in rito e preclude l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la controversia è definita in rito e l'attività difensiva della parte resistente è stata limitata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →