Sentenza del 12/06/2017 n. 4084 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI TRIBUTARIE - Società filtro - Responsabilità esclusiva persona giuridica - Esclusione - Responsabilità solidale amministratore - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la responsabilità solidale dell'amministratore insieme alle società per le violazioni tributarie contestate. Le società erano prive di una reale attività commerciale ed erano state costituite esclusivamente per realizzare una frode fiscale; pertanto, è stata esclusa l'applicazione automatica del principio di responsabilità esclusiva della persona giuridica previsto dall'art. 7 del d.l. n. 269/2003.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale sono poste esclusivamente a carico della società o dell'ente dotato di personalità giuridica, con esclusione della responsabilità solidale prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997. La deroga non opera, tuttavia, quando la società sia una persona giuridica meramente apparente o artificiosamente costituita dalla persona fisica per perseguire finalità illecite e nel suo esclusivo interesse. In tal caso, l'amministratore non può invocare la separazione soggettiva della società per sottrarsi alle conseguenze delle violazioni.
Norme richiamate
Art. 7 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La norma attribuisce in via generale alla società o all'ente la responsabilità esclusiva per le sanzioni tributarie, quando vi sia una reale distinzione tra il trasgressore e il contribuente e l'amministratore abbia agito nell'interesse della persona giuridica.
Art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 269/2003
Alle situazioni previste dall'art. 7 non si applica la responsabilità solidale prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997.
La disposizione esclude, nelle ipotesi ordinarie disciplinate dall'art. 7, la responsabilità solidale dell'amministratore o del rappresentante. Tale esclusione non opera quando la società sia una struttura artificiosa utilizzata per finalità illecite.
Art. 11 del decreto legislativo n. 472/1997
Responsabilità solidale del soggetto nel cui interesse è stata commessa la violazione.
La regola generale della responsabilità solidale può tornare applicabile quando la società sia una mera costruzione fittizia o fraudolenta e la persona fisica ne sia l'effettivo beneficiario e autore delle condotte illecite.
Massime di principio
- La responsabilità esclusiva della società per le sanzioni tributarie presuppone che la società sia effettivamente operativa, autonoma e distinta dalla persona fisica che la amministra.
- L'amministratore può essere chiamato a rispondere in solido quando la società è una mera società filtro, priva di reale attività economica e costituita per realizzare frodi o altre finalità illecite.
- La personalità giuridica non può essere invocata come schermo per ottenere l'impunità personale rispetto a violazioni commesse nell'interesse esclusivo dell'amministratore o del suo gruppo.
- Per valutare l'eventuale responsabilità personale occorre verificare la sostanza dell'attività societaria, l'effettiva autonomia organizzativa e patrimoniale, il ruolo dell'amministratore e il beneficiario reale delle operazioni.
- La deroga alla responsabilità esclusiva della persona giuridica deve essere collegata a elementi concreti che dimostrino l'artificiosità della società e il suo utilizzo come strumento di frode.
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