Cassazione Civile, Ordinanza n. 10803/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a una sanzione amministrativa, deducendo che il credito fosse prescritto perché sarebbe decorso il termine tra la data di accertamento (indicata nell'anno 2013) e la notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta nel 2018. L'opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma. In cassazione la società ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il richiamo al verbale del 2014 e alla mancata citazione dell'ISTAT non era stato dedotto e che il giudice d'appello, ritenendo necessario il litisconsorzio con l'ISTAT, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice; con il secondo ha sostenuto che la data del verbale risultava dalla cartella di pagamento e che quindi la prescrizione era comunque provata. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova della data di notificazione del verbale, dato decisivo per verificare la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era privo di decisività, poiché il Tribunale non aveva affermato che l'ISTAT fosse litisconsorte necessario né aveva fondato la decisione sul verbale del 2014 come ragione decisoria; il secondo motivo era anch'esso inammissibile perché la censura riguardava la data del verbale, mentre la sentenza d'appello si fondava sulla mancata prova della data di notifica del verbale, punto non specificamente impugnato. Nessuna statuizione sulle spese per assenza di effettiva attività difensiva delle controparti. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia effettivamente pronunciato oltre i limiti della domanda o del devoluto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
È menzionato per indicare il rito camerale e il termine per la motivazione riservata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura è inammissibile quando non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve colpire il passaggio decisorio realmente determinante; contestare un profilo diverso o marginale non supera il vaglio di decisività.
- Ai fini dell'eccezione di prescrizione, la parte che la invoca deve allegare e provare gli elementi fattuali decisivi richiesti dalla decisione di merito, tra cui, nel caso di sanzioni amministrative, la data di notificazione dell'atto rilevante per il decorso del termine.
- La deduzione di un vizio di ultrapetizione richiede che il giudice abbia effettivamente pronunciato su un tema non devoluto; se la sentenza non fonda la decisione sul punto denunciato, la censura è priva di decisività.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se ne ricorrono i presupposti.
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