Sentenza n. 2664/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e verbali della procedura per l’assunzione di cinque operatori specializzati necrofori, inclusi i criteri di valutazione, l’attribuzione al ricorrente del giudizio di idoneità con collocazione al sesto posto e l’ulteriore prova pratica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, avviato alla selezione nell’ambito del collocamento obbligatorio previsto dalla legge n. 68/1999, ha impugnato la graduatoria e i verbali della commissione. Ha dedotto: (1) violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e predeterminazione dei criteri, poiché i giudizi di «non idoneo», «idoneo» e «più che idoneo» erano generici e non collegati a punteggi o parametri oggettivi; (2) violazione della lex specialis, perché la prova prevista come pratica si sarebbe svolta oralmente; (3) violazione della par condicio e irregolarità della prova, poiché gli sarebbero state rivolte domande anche su una traccia contenuta in una busta non sorteggiata; (4) violazione della lex specialis per la successiva sottoposizione dei candidati giudicati idonei a un’ulteriore prova pratica, non prevista e, secondo il ricorrente, non autorizzata dal Centro per l’Impiego. Il ricorso era stato inizialmente proposto, in via cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., davanti al Tribunale di Palermo, che aveva declinato la giurisdizione con ordinanza del 30 giugno 2026; la causa è stata poi riassunta davanti al TAR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i quattro motivi relativi alla conduzione della selezione. Ha escluso che ricorressero i presupposti per sollevare d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione alle Sezioni Unite, poiché la declinatoria del giudice ordinario era intervenuta in sede cautelare e non costituiva una decisione di merito a cognizione piena. Nel merito della questione di giurisdizione, ha qualificato la procedura come selezione per chiamata nominativa su base idoneativa, disciplinata dalla convenzione tra Comune e Centro per l’Impiego: la prova attitudinale era destinata soltanto ad accertare l’idoneità dei candidati rispetto alle mansioni, non a compararli né a formare una graduatoria. La scelta della commissione di svolgere una valutazione comparativa non mutava la natura non concorsuale della procedura e non radicava la giurisdizione amministrativa. La controversia spetta quindi al giudice ordinario; il ricorrente può riproporre il giudizio davanti a tale giudice entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d’ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la L. n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione.
La declinatoria pronunciata dal giudice ordinario in sede cautelare non consente al giudice amministrativo, successivamente investito della controversia, di sollevare d’ufficio il regolamento di giurisdizione: il giudizio amministrativo è il primo giudizio di merito e deve statuire sulla giurisdizione.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sul punto anche il Giudice regolatore della giurisdizione ha evidenziato come le procedure di assunzione mediante selezione da parte della P.A. degli iscritti nelle liste di collocamento non siano assimilabili alle procedure concorsuali, atteso che esse sostanzialmente consistono nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria, corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall’Amministrazione, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.lgs. 165/2001.
Le controversie sulle assunzioni mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, quando non si tratti di una procedura concorsuale, appartengono alla giurisdizione ordinaria ai sensi del comma 1.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Occorre dunque verificare se la procedura attivata dal Comune di Monreale presenti carattere selettivo/idoneativo e, come tale, sia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001), ovvero se essa manifesti natura di vera e propria procedura concorsuale, come tale soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 63, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001).
La giurisdizione amministrativa sussiste per le procedure che abbiano natura di vere e proprie procedure concorsuali; una selezione meramente idoneativa ricade invece nella giurisdizione ordinaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di cui all’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, la parte può riproporre la domanda davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
art. 73, comma 3, c.p.a.
nel corso della quale, a mente dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, il Collegio ha dato avviso della sussistenza di profili di inammissibilità del mezzo di tutela all’esame per difetto di giurisdizione e della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della questione rilevata d’ufficio e della possibile definizione con sentenza semplificata.
Massime di principio
- Le controversie relative all’assunzione obbligatoria di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento mirato appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la procedura è diretta ad accertare l’idoneità alle mansioni e non costituisce una vera procedura concorsuale.
- La natura giuridica della procedura di collocamento obbligatorio si determina in base alla disciplina che la regola e alla funzione della selezione. Una prova attitudinale finalizzata ad accertare l’idoneità professionale non legittima una valutazione comparativa né la formazione di una graduatoria di merito.
- La scelta dell’amministrazione di svolgere una comparazione tra candidati, se incompatibile con la disciplina della procedura idoneativa, non trasforma da sola quest’ultima in una procedura concorsuale e non radica la giurisdizione amministrativa.
- Quando il giudice ordinario declina la giurisdizione con un provvedimento pronunciato in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d’ufficio il conflitto negativo davanti alle Sezioni Unite: essendo il primo giudice chiamato a decidere nel merito, deve pronunciarsi sulla giurisdizione.
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