Cassazione Penale, Sentenza n. 19432/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale relativa al cumulo delle pene e, in alternativa, concessione della detenzione domiciliare; il ricorrente deduce violazione degli artt. 47 Ord. pen., 27 Cost. e norme del codice di rito e vizio di motivazione per non aver correttamente valutato il tempo trascorso dai reati e la condotta successiva del condannato, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto portare alla concessione dell'affidamento in prova.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella scelta e nella calibratura delle misure alternative, verificando che il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente il diniego dell'affidamento: ha preso in considerazione i numerosi precedenti penali (anche per associazione di tipo mafioso), le pendenze a carico del ricorrente, le precedenti misure alternative cui sono seguiti nuovi reati, l'inidoneità dell'attività lavorativa proposta e la mancanza, nell'informativa dell'UEPE, di elementi indicativi di un reale cambiamento di vita. È stato inoltre valutato negativamente il precedente episodio di evasione durante un periodo di detenzione domiciliare. Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto l'affidamento in prova inidoneo a garantire la rieducazione e la prevenzione della recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen. (Ordinamento penitenziario)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione; la Corte interpreta la norma nel senso che l'ammissione richiede un processo di emenda significativamente avviato e una prognosi favorevole di non recidiva basata sull'osservazione della personalità e del comportamento successivo al reato.
art. 27 Cost.
Citato a fondamento del principio rieducativo della pena; la sentenza richiama il principio costituzionale quale finalità sottesa all'istituto dell'affidamento in prova.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per delimitare le doglianze ammissibili in cassazione; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse con riferimento a tali letture.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale usato per la riproduzione sintetica del motivo di ricorso in cassazione; la Corte ha proceduto secondo le regole di ammissione del motivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa finalizzata alla rieducazione: per ottenerlo è necessario dimostrare un processo di emenda significativamente avviato e una prognosi favorevole di non recidiva.
- La valutazione sull'idoneità delle misure alternative è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo nei limiti di verifica della adeguatezza e logicità della motivazione.
- I precedenti penali gravi, pendenze processuali, appartenenza o vicinanza ad associazioni di tipo mafioso, e il fallimento di precedenti misure alternative (soprattutto se seguite da nuovi reati) pesano fortemente contro la concessione dell'affidamento.
- La mancanza di elementi positivi nell'informativa dell'UEPE o l'inidoneità del progetto di trattamento/proposta lavorativa possono giustificare il diniego dell'affidamento.
- Un episodio di evasione o altri comportamenti negativi durante misure alternative precedenti riducono significativamente la probabilità di concessione di nuove misure alternative.
- In sede di ricorso è utile contestare specifiche carenze logiche o istruttorie nella motivazione del giudice di merito; censure meramente rivalutative dei fatti o della discrezionalità sono difficilmente accolte.
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