Ordinanza n. 134/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. GE/2025/0064301 del 7.11.2025 del SUAP del Comune di Lissone, comunicato ad Iliad in pari data e recante diniego al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di una Stazione Radio Base da localizzarsi in Via Catalani, s.n.c., Foglio 11, Mappale 37 e 128, Comune di Lissone (MB20851_006); nonché, per quanto occorrer possa, - della nota prot. n. GE/2025/0056704 del 7.10.2025 del SUAP del Comune di Lissone, comunicata ad Iliad in pari data e recante comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata da Iliad ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990; - ove esistente, della nota del 24.09.2025 dell'Unità Ambiente del Comune di Lissone, che recherebbe valutazioni istruttorie negative al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; - della nota del 19.09.2025 dell'Ente Parco GruBria, citata nel diniego, che recherebbe parere negativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta e dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; - della nota del 10.09.2025 della Provincia di Monza e Brianza, citata nel diniego, che recherebbe parere negativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta e dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; - della nota del 28.08.2025 dell'Unità Edilizia Privata del Comune di Lissone, che recherebbe "parere sospensivo" e dal contenuto non noto in quanto mai trasmessa ad Iliad; e, in via subordinata, per l'annullamento in parte qua - dell'art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGT del Comune di Lissone, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche in zona "E1 - Aree agricole di interesse comunale"; - dell'art. 31 del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche in zona di "Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV)"; - dell'art. 33 del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche negli "Ambiti di Azione Paesaggistica (AAP)"; - dell'art. 34 del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza, ove interpretato come recante un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche negli "Ambiti di Interesse Provinciale (AIP)"; e, in ogni caso, per l'accertamento e la declaratoria - del perfezionamento per silenzio assenso del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44, co. 10 del D.Lgs. n. 259/2003 nei confronti di Iliad all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile da localizzarsi in Via Catalani, s.n.c., Foglio 11, Mappale 37/128, Comune di Lissone.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP del Comune di Lissone all’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti istruttori e ai pareri presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
L’operatore di telecomunicazioni ha impugnato il diniego del SUAP del Comune di Lissone relativo all’installazione di una stazione radio base in un’area classificata E1 – Aree agricole di interesse comunale, deducendo l’illegittimità del diniego e degli atti istruttori e pareri negativi richiamati, nonché, in via subordinata, delle disposizioni del PGT e del PTCP ove interpretate come recanti un divieto assoluto e generalizzato di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree interessate. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del perfezionamento per silenzio-assenso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, tra l’altro, che l’art. 36 delle NTA del PGT non vieti l’installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree E1 e che l’area non ricada né nel perimetro del PLIS né nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica, con conseguente inapplicabilità dell’art. 31 del PTCP. Sono stati inoltre posti in discussione il carattere e la motivazione dei dissensi espressi dagli enti coinvolti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha disposto che il Comune di Lissone, la Provincia di Monza e della Brianza e il Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale procedano a un motivato riesame delle rispettive determinazioni, alla luce delle argomentazioni del ricorso e delle circostanze dedotte in ordine all’interpretazione delle NTA del PGT e alla localizzazione dell’area rispetto al PLIS e alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica. Il riesame dovrà tenere conto anche del principio, richiamato dal Consiglio di Stato, secondo cui il dissenso manifestato in conferenza di servizi deve essere costruttivo, congruamente motivato e accompagnato dall’indicazione delle modifiche progettuali necessarie a superarlo, non potendo consistere in una mera opposizione. È stato fissato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito della documentazione relativa al riesame. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata alla camera di consiglio fissata per il 22 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del perfezionamento per silenzio-assenso dell’autorizzazione all’installazione della stazione radio base; l’ordinanza non definisce la fondatezza di tale domanda.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La norma è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi trasmessa dal SUAP; l’ordinanza non decide specificamente sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha accolto la domanda e disposto incombenti di riesame.
art. 97 Cost.
È richiamato, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato, quale fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento cui deve conformarsi il dissenso espresso in conferenza di servizi.
art. 36 delle NTA del PGT del Comune di Lissone
Il TAR ha ritenuto necessario un riesame alla luce della deduzione secondo cui la disposizione non vieterebbe l’installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche nelle aree E1.
art. 31 del PTCP della Provincia di Monza e della Brianza
Il riesame deve considerare la dedotta estraneità dell’area alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica, circostanza che potrebbe escludere l’applicabilità della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le contestazioni del ricorrente evidenziano possibili errori nella qualificazione urbanistica o territoriale dell’area e nella conseguente applicazione dei divieti, il giudice può ordinare alle amministrazioni interessate un motivato riesame delle determinazioni impugnate, senza definire immediatamente nel merito la controversia.
- Il dissenso espresso da un’amministrazione nell’ambito di una conferenza di servizi deve essere conforme ai principi di imparzialità e buon andamento e non può risolversi in una mera opposizione; deve essere costruttivo, congruamente motivato e indicare le specifiche modifiche progettuali necessarie per superarlo e conseguire l’assenso.
- L’accertamento dell’effettiva inclusione di un’area in un perimetro di tutela o pianificazione costituisce presupposto necessario per applicare le relative disposizioni ostative all’installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche.
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