Cassazione Penale, Sentenza n. 8518/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per quattro motivi: 1) illegittima liquidazione delle spese di costituzione di parte civile perché la costituzione sarebbe avvenuta dopo la formalizzazione del patteggiamento; 2) il giudice avrebbe semplicemente recepito la nota spese delle parti civili senza verificare la congruità rispetto alle tariffe (richiamando il D.M. n.55/2014) e avrebbe erroneamente disposto la provvisoria esecutività di tale statuizione; 3) nullità per correzione "de plano" del dispositivo in sede di redazione della motivazione, non prevista senza udienza; 4) errata determinazione della durata della sospensione della patente ai sensi dell'art. 222 c.2 c.d.s., oltre la soglia massima denunciata dalla difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima la costituzione delle parti civili: la costituzione risale all'udienza del 25/03/2022, antecedente alla perfezionata richiesta di patteggiamento del 29/04/2022, quindi la liquidazione delle spese in loro favore era ammissibile. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione della quantificazione delle somme riconosciute alle parti civili è carente; il giudice ha integrato nel dispositivo la liquidazione delle spese senza adeguata motivazione e senza specificare le voci e la congruità, pertanto la sentenza è annullata limitatamente alla quantificazione delle spese e rinviata al Tribunale di Potenza in diversa composizione per nuova statuizione sul punto. Il terzo motivo è assorbito nella decisone sul secondo; il quarto motivo è respinto: la Corte conferma la possibilità di cumulare le sanzioni accessorie della sospensione della patente per più illeciti diversi e trova congrua la determinazione della durata operata dal giudice.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento); qui rileva per la valutazione dei termini temporali della costituzione di parte civile e per il fatto che la liquidazione delle spese di parte civile costituisce capo autonomo della sentenza
art. 590-bis c.p. comma 2 e ult. co. e art. 590-ter c.p.
Norme sostanziali relative al delitto per cui è stata applicata la pena (lesioni aggravate e relative circostanze) e che hanno formato oggetto della definizione tramite patteggiamento
art. 446 c.p.p.
Regole procedurali sulla determinazione della pena nel patteggiamento, richiamate nel motivo relativo alla liquidazione delle spese
D.M. n. 55 del 2014
Riferimento alle tabelle/tariffe professionali; la Corte richiama l'obbligo del giudice di verificare la congruità delle voci rispetto alle tariffe, quando liquida le spese delle parti civili
art. 447 cod. proc. pen.
Norma sull'udienza per la richiesta di applicazione della pena durante le indagini; usata nella giurisprudenza richiamata per delimitare i casi di preclusione alla costituzione di parte civile
art. 458 cod. proc. pen. comma 2
Riferito alle udienze fissate a seguito di decreto di giudizio immediato; rilevante per stabilire la tipologia di udienza in cui è intervenuta la costituzione di parte civile nel caso di specie
art. 419, art. 420 c.2, art. 130 cod. proc. pen.
Previsione delle formalità di costituzione delle parti e delle garanzie procedurali (avviso alle parti, verifica di costituzioni), richiamate per distinguere le varie ipotesi di udienza e la possibilità di costituzione di parte civile
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità denunciata: riguarda la forma e la nullità della sentenza, ma il vizio contestato è stato ritenuto assorbito o superato dalle altre considerazioni
art. 222 c.2 codice della strada
Norma che disciplina la sanzione accessoria della sospensione della patente; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione cumulativa della durata per più illeciti
art. 8 legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma sulle sanzioni amministrative che non si applica alle sanzioni accessorie penali; utilizzata per respingere il rilievo della difesa volto a ridurre la sospensione
art. 81 cod. pen.
Richiamata dalla difesa come argomento di limitazione penale, ma la Corte esclude la sua applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie determinate in sentenza penale
Massime di principio
- La costituzione di parte civile è ammessa in udienze preliminari successive ad una mera istanza di definizione con rito alternativo, se avvenuta anteriormente alla formalizzazione dell'accordo di patteggiamento; in tal caso la parte civile può legittimamente ottenere la liquidazione delle spese
- Se il giudice liquida le spese in favore della parte civile in una sentenza di patteggiamento, tale capo della sentenza è autonomo rispetto all'accordo e richiede motivazione adeguata e specifica sulle singole voci e sulla congruità rispetto alle tariffe professionali
- La semplice recezione in sentenza della nota spese presentata dalla parte civile senza verifica e motivazione sulla congruità è vizio che può determinare annullamento limitato della quantificazione e rinvio per nuovo esame
- La correzione "de plano" del dispositivo in sede di redazione della motivazione può integrare profili critici ma tende ad essere assorbita quando il vizio riguarda la carenza di motivazione sulla quantificazione delle spese
- In caso di pluralità di illeciti stradali che comportano sanzioni accessorie, il giudice può sommare le durate previste per ciascun illecito e determinare la sospensione complessiva della patente; non si applicano i limiti previsti per le sole sanzioni amministrative pecuniarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8465/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8466/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8468/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8470/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8471/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8472/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →