Cassazione Civile, Ordinanza n. 21900/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori dipendenti di un ente di formazione professionale avevano ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di retribuzioni non corrisposte. L'ente datore di lavoro aveva proposto opposizione sostenendo che il proprio mancato pagamento dipendeva dal ritardo o mancato saldo dei finanziamenti regionali dovuti dall'Assessorato competente, chiedendo quindi di essere tenuto indenne dall'ente pubblico in base a un asserito rapporto di garanzia impropria. Dopo che il Tribunale aveva ritenuto cessata la materia del contendere nei rapporti con i lavoratori, avendo l'ente pagato le somme ingiunte, e aveva condannato l'Assessorato a manlevare l'ente, la Corte d'appello ha invece escluso la manleva, rilevando che non risultava provato il completamento della procedura di rendicontazione e quindi il presupposto del saldo finanziario. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione della normativa regionale sulla formazione professionale, sostenendo che l'Assessorato avrebbe dovuto eseguire i controlli e chiudere le procedure in tempi ragionevoli e che la propria pretesa di manleva non poteva essere esclusa solo perché i programmi formativi non erano stati ancora definiti per causa imputabile alla condotta dilatoria dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la garanzia impropria a carico dell'Assessorato, perché tale garanzia presuppone l'accertamento dell'obbligo di finanziamento e il completamento positivo della procedura di rendicontazione prevista dalla normativa regionale, circostanze che non risultavano provate né allegate in modo sufficiente. La censura del ricorrente è stata inoltre considerata inammissibile nella sostanza, perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, facendo leva sulla supposta condotta dilatoria dell'amministrazione, sotto la veste formale di violazione di legge. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L.R. Sicilia 6 marzo 1976, n. 24
La legge regionale attribuisce all'Assessorato compiti di promozione, coordinamento, vigilanza e finanziamento della formazione professionale, ma non configura un rapporto diretto tra Assessorato e lavoratori dell'ente gestore, né una garanzia automatica per gli obblighi retributivi dell'ente.
L.R. Sicilia 24/1976
Costituisce la legge base della formazione professionale regionale richiamata come fondamento del sistema di finanziamento e controllo dei corsi.
L.R. Sicilia 4/2003
Richiamata dal ricorrente in collegamento con la disciplina regionale dei finanziamenti alla formazione professionale.
Decreto Assessoriale n. 3 del 4 febbraio 2004
È richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di visite ispettive e dell'esame della rendicontazione; la Corte, però, osserva che non risultava provato il completamento della procedura prevista per il riconoscimento del saldo.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura che, sotto la veste di violazione di legge, richiede una diversa ricostruzione dei fatti esula dal vizio denunciabile ai sensi di questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella formazione professionale regionale, il rapporto di lavoro dei dipendenti resta in capo all'ente gestore; l'amministrazione finanziatrice non assume di regola una garanzia diretta verso i lavoratori per gli obblighi retributivi dell'ente.
- La configurabilità di una garanzia impropria a carico dell'ente pubblico presuppone la prova del distinto titolo del credito verso l'amministrazione, cioè dell'effettivo obbligo di finanziamento e della positiva definizione della procedura prevista per la liquidazione del saldo.
- Se la Corte territoriale accerta in fatto la mancata conclusione della procedura di rendicontazione e quindi l'assenza del presupposto del finanziamento, la censura in cassazione non può essere trasformata in una richiesta di rivalutazione del merito sotto il profilo della violazione di legge.
- La distinzione tra credito dei lavoratori verso l'ente di formazione e credito dell'ente verso l'amministrazione impedisce di sovrapporre automaticamente l'inadempimento dell'ente gestore al dovere di manleva della pubblica amministrazione.
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