Cassazione Penale, Sentenza n. 25548/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per truffa pronunciata in primo grado e poi confermata dalla Corte di appello di Messina in sede di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, dopo un precedente annullamento della Cassazione solo sulla pena. Contro la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso deducendo che, nelle more del giudizio di rinvio, la persona offesa costituita parte civile aveva remesso la querela, producendo la relativa documentazione. Il ricorso mirava quindi a far dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la remissione di querela estingue il reato anche se interviene nel giudizio di rinvio successivo a un annullamento disposto dalla Cassazione limitatamente alla sola determinazione della pena, purché sia sopravvenuta prima della conclusione definitiva del procedimento. Accertato che la remissione era intervenuta dopo la sentenza di appello ma prima della formazione del giudicato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto. Ha inoltre eliminato le statuizioni civili e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p.
Norme richiamate
art. 152 c.p.
La querela, quale condizione di procedibilità e causa di estinzione del reato, può essere rimessa durante il corso del giudizio fino alla conclusione del processo; se la volontà punitiva dell'offeso viene meno prima del giudicato definitivo, si estingue la pretesa punitiva.
art. 340, ultimo comma, c.p.p.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, l'imputato che non sia diversamente convenuto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato anche quando intervenga nel giudizio di rinvio, se il giudizio di rinvio è stato disposto solo per la determinazione della pena e il procedimento non si è ancora definitivamente concluso.
- La querela presuppone non solo l'iniziale manifestazione di volontà punitiva della persona offesa, ma anche il suo permanere fino alla formazione del giudicato definitivo; la remissione tempestiva fa venir meno la pretesa punitiva.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela, la sentenza penale deve essere annullata senza rinvio e devono essere eliminate le statuizioni civili eventualmente già pronunciate.
- In caso di estinzione del reato per remissione di querela, l'imputato non diversamente convenuto è tenuto al pagamento delle spese processuali.
Come è indicizzato
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