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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 309/2025, depositata e resa pubblica il 16.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 808/2024;

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 309/2025, recante il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta del docente e la condanna al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione lavoro e previdenza, divenuta irrevocabile. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. È stato inoltre chiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pesaro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, se occorra, delle strutture amministrative competenti. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è stata ritenuta misura sufficiente a incentivare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L’indennizzo richiesto per l’inottemperanza è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo stata ritenuta sufficiente la nomina del commissario ad acta quale misura acceleratoria.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 93 c.p.c., della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avverso l’inadempimento di una pubblica amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudicato non è stato eseguito e l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non deduce ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’integrale esecuzione del titolo, salvo quanto eventualmente già pagato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
  • L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è dovuto automaticamente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato: può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente a favorire l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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