Cassazione Civile, Ordinanza n. 17215/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta contro l’intimazione di pagamento di somme per contributi omessi e relative sanzioni. In primo grado l’opposizione era stata rigettata. In appello, il giudizio è stato dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti all’udienza fissata dopo il rinvio disposto per la prima mancata comparizione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la nullità dell’ordinanza/sentenza di estinzione-improcedibilità perché il rinvio dell’udienza non sarebbe stato comunicato al suo difensore corretto, essendo stato inviato a un diverso indirizzo PEC riferito ad altro nominativo. Con gli ulteriori tre motivi ha censurato, in subordine, la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione. La Corte ha ritenuto decisiva la mancata comunicazione al difensore effettivamente costituito dell’ordinanza di rinvio ex art. 348 c.p.c., emergente dagli atti allegati al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione non necessaria perché si tratta di rinvio restitutorio. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha qualificato il provvedimento della Corte d’appello, pur formalmente emesso come ordinanza di estinzione, come sentenza dichiarativa di improcedibilità dell’appello.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
Nel rito del lavoro, come nel rito ordinario, la norma che prevede il rinvio della causa in caso di mancata comparizione alla prima udienza dell’appellante costituito e la successiva dichiarazione di improcedibilità in caso di ulteriore mancata comparizione si applica; l’ordinanza di rinvio deve essere comunicata all’appellante. La mancata comunicazione rende fondata la censura contro la dichiarazione di improcedibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale in cui la causa è stata decisa e il termine riservato per il deposito dell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello dispone il rinvio dell’udienza per mancata comparizione della parte appellante, la relativa ordinanza deve essere comunicata all’appellante nei modi e al destinatario corretti; in difetto, la successiva declaratoria di improcedibilità non regge.
- Ai fini dell’impugnazione, conta la reale riferibilità della comunicazione al difensore costituito: l’invio a un diverso indirizzo PEC intestato ad altro nominativo non equivale a comunicazione valida alla parte assistita.
- La qualificazione del provvedimento dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla forma: un atto formalmente denominato ordinanza può essere trattato come sentenza se contiene una decisione definitiva sul processo.
- Se il primo motivo del ricorso per cassazione determina la cassazione del provvedimento impugnato, i motivi residui contro la decisione di merito possono restare assorbiti.
- Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione in una pronuncia di questo tipo è restitutorio, sicché il giudice del rinvio non è vincolato a diversa composizione del collegio, salvo diversa indicazione.
Come è indicizzato
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