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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41385/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari lamentando, in sostanza, il diniego delle pene sostitutive richieste ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La Suprema Corte rileva però che il motivo è generico rispetto alla motivazione della corte territoriale, la quale aveva già esaminato il trattamento sanzionatorio e spiegato in modo congruo le ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte d'appello aveva fondato il giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato sul pericolo di reiterazione desunto dalle modalità dei fatti, dalla loro gravità, dal rilevante danno arrecato alle persone offese e dall'assenza di segnali di resipiscenza. Tali valutazioni non risultano affette da evidenti vizi logici e non possono essere rivalutate in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    È richiamato come base della richiesta di applicazione della pena sostitutiva; la Corte osserva che il giudice di merito aveva congruamente motivato il diniego della pena sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso contro il diniego di una pena sostitutiva è inammissibile quando si risolve in una censura generica e non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • La decisione sulla concessione o meno di una pena sostitutiva richiede una valutazione prognostica sulle possibilità di emenda del condannato, desumibile anche dalle modalità del fatto, dalla sua gravità, dal danno arrecato e dall'eventuale assenza di segni di resipiscenza.
  • Le valutazioni di merito sul pericolo di reiterazione e sulla non concedibilità della pena sostitutiva, se sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non sono rivalutabili in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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