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Sentenza

Sentenza del 13/06/2019 n. 26196 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Reato concernente omesso pagamento IVA - Quantificazione della base imponibile attraverso costi sostenuti e documentati - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la condanna per il reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000, sostenendo che non fosse stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la soglia di punibilità dell'imposta evasa, pari a 50.000 euro. Ha contestato in particolare che il calcolo fosse fondato sulla verifica fiscale e sull'applicazione di un indice di ricarico del 10%, ritenuto opinabile o arbitrario. La questione centrale riguardava quindi la determinazione dell'IVA evasa mediante ricavi presunti e costi documentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'IVA evasa ammontava a 245.207 euro, quindi ben oltre la soglia di 50.000 euro. Il calcolo è stato ritenuto adeguatamente fondato su una pluralità di elementi: acquisti documentati per 9.893.057,84 euro, vendite dichiarate sottocosto del 22%, un precedente ricarico dell'11%, il ricarico prudenziale del 10% desunto dagli studi di settore, l'inattendibilità della contabilità e finanziamenti dei soci per circa 1.300.000 euro non giustificati dai loro redditi. La Corte ha precisato che, ai fini IVA, rilevano soltanto i costi effettivamente documentati; eventuali costi non documentati non possono essere detratti dalla base imponibile.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato di omessa dichiarazione

    La mancata presentazione della dichiarazione IVA, quando l'imposta evasa supera la soglia prevista dalla legge e sussiste il dolo specifico di evasione, integra il reato di omessa dichiarazione. Nel caso concreto la soglia è stata ritenuta superata sulla base della ricostruzione dell'IVA evasa.

  • Art. 606, comma 1, lettera b), c.p.p.

    La disposizione consente di ricorrere per cassazione denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Il motivo è stato ritenuto infondato perché la qualificazione giuridica e la valutazione del superamento della soglia risultavano corrette.

  • Principio giurisprudenziale richiamato: Cass., Sez. 3, n. 53980 del 16 luglio 2018, Tirozzi

    Nella determinazione della base imponibile IVA e dell'imposta evasa possono essere considerati soltanto i costi effettivamente documentati. I costi eventualmente sostenuti ma non documentati non rilevano ai fini IVA, in ragione del sistema di tracciabilità delle operazioni e delle fatture.

Massime di principio

  • Nei reati tributari relativi all'IVA, il calcolo dell'imposta evasa deve basarsi sui costi documentati e fiscalmente tracciabili; i costi meramente dichiarati o non provati con idonea documentazione non possono essere utilizzati per ridurre l'imposta.
  • La soglia penale può essere dimostrata anche attraverso una ricostruzione induttiva, purché fondata su una pluralità di elementi convergenti e non sul solo riferimento astratto agli studi di settore.
  • Un indice di ricarico può essere utilizzato se risulta ragionevole, prudenziale e coerente con dati concreti, come i margini applicati dalla stessa impresa in anni precedenti e le caratteristiche del settore.
  • Vendite sistematicamente sottocosto, contabilità inattendibile e versamenti dei soci non giustificati possono costituire indizi convergenti di ricavi occultati e rafforzare la ricostruzione dell'imposta evasa.
  • Chi contesta in sede penale il superamento della soglia deve mettere in discussione in modo specifico i dati documentali e gli elementi indiziari utilizzati per il calcolo, non limitarsi a contestare genericamente l'indice di ricarico.

Testo integrale

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