Sentenza del 13/06/2019 n. 26196 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Reato concernente omesso pagamento IVA - Quantificazione della base imponibile attraverso costi sostenuti e documentati - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la condanna per il reato di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000, sostenendo che non fosse stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la soglia di punibilità dell'imposta evasa, pari a 50.000 euro. Ha contestato in particolare che il calcolo fosse fondato sulla verifica fiscale e sull'applicazione di un indice di ricarico del 10%, ritenuto opinabile o arbitrario. La questione centrale riguardava quindi la determinazione dell'IVA evasa mediante ricavi presunti e costi documentati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'IVA evasa ammontava a 245.207 euro, quindi ben oltre la soglia di 50.000 euro. Il calcolo è stato ritenuto adeguatamente fondato su una pluralità di elementi: acquisti documentati per 9.893.057,84 euro, vendite dichiarate sottocosto del 22%, un precedente ricarico dell'11%, il ricarico prudenziale del 10% desunto dagli studi di settore, l'inattendibilità della contabilità e finanziamenti dei soci per circa 1.300.000 euro non giustificati dai loro redditi. La Corte ha precisato che, ai fini IVA, rilevano soltanto i costi effettivamente documentati; eventuali costi non documentati non possono essere detratti dalla base imponibile.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reato di omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione IVA, quando l'imposta evasa supera la soglia prevista dalla legge e sussiste il dolo specifico di evasione, integra il reato di omessa dichiarazione. Nel caso concreto la soglia è stata ritenuta superata sulla base della ricostruzione dell'IVA evasa.
Art. 606, comma 1, lettera b), c.p.p.
La disposizione consente di ricorrere per cassazione denunciando l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Il motivo è stato ritenuto infondato perché la qualificazione giuridica e la valutazione del superamento della soglia risultavano corrette.
Principio giurisprudenziale richiamato: Cass., Sez. 3, n. 53980 del 16 luglio 2018, Tirozzi
Nella determinazione della base imponibile IVA e dell'imposta evasa possono essere considerati soltanto i costi effettivamente documentati. I costi eventualmente sostenuti ma non documentati non rilevano ai fini IVA, in ragione del sistema di tracciabilità delle operazioni e delle fatture.
Massime di principio
- Nei reati tributari relativi all'IVA, il calcolo dell'imposta evasa deve basarsi sui costi documentati e fiscalmente tracciabili; i costi meramente dichiarati o non provati con idonea documentazione non possono essere utilizzati per ridurre l'imposta.
- La soglia penale può essere dimostrata anche attraverso una ricostruzione induttiva, purché fondata su una pluralità di elementi convergenti e non sul solo riferimento astratto agli studi di settore.
- Un indice di ricarico può essere utilizzato se risulta ragionevole, prudenziale e coerente con dati concreti, come i margini applicati dalla stessa impresa in anni precedenti e le caratteristiche del settore.
- Vendite sistematicamente sottocosto, contabilità inattendibile e versamenti dei soci non giustificati possono costituire indizi convergenti di ricavi occultati e rafforzare la ricostruzione dell'imposta evasa.
- Chi contesta in sede penale il superamento della soglia deve mettere in discussione in modo specifico i dati documentali e gli elementi indiziari utilizzati per il calcolo, non limitarsi a contestare genericamente l'indice di ricarico.
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