Sentenza n. 5614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. IV, 27 novembre 2025 n. 21431, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio e affermato il difetto di giurisdizione amministrativa sulle domande di annullamento del decreto ministeriale di liquidazione dei compensi e di risarcimento del danno
Esito
Favorevole al ricorrente (commissari straordinari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande proposte con motivi aggiunti contro il decreto ministeriale recante la liquidazione definitiva dei compensi spettanti per l'esercizio delle funzioni commissariali e sulla domanda risarcitoria. Hanno sostenuto che la controversia non riguardasse la mera spettanza o liquidazione di un credito già definitivamente riconosciuto, ma la legittimità dei criteri utilizzati dall'amministrazione e della procedura seguita per determinare l'ammontare dei compensi, anche in relazione alla corretta applicazione della normativa secondaria, tra cui un decreto ministeriale del 20 novembre 2020. Il Ministero ha chiesto la conferma della sentenza, sostenendo che la controversia concernesse un rapporto obbligatorio paritetico avente a oggetto un diritto di credito patrimoniale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione. Ha affermato che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, considerando la causa petendi e la natura effettiva della posizione dedotta. Quando la controversia riguarda la spettanza o la liquidazione di un compenso già riconosciuto e non contestato, la posizione è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Diversamente, quando sono contestati direttamente l'atto amministrativo e i criteri normativi o amministrativi utilizzati dall'amministrazione per determinare il compenso, viene in rilievo un interesse legittimo alla corretta estrinsecazione del potere amministrativo, anche se vincolato o caratterizzato da discrezionalità circoscritta. Nel caso concreto, l'impugnazione riguardava la scelta e l'applicazione dei criteri di liquidazione e quindi apparteneva alla giurisdizione amministrativa di legittimità. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa al TAR Lazio ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a. per l'esame delle domande, compensando le spese di entrambi i gradi per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile dal TAR per sopravvenuta carenza di interesse dopo l'adozione del provvedimento espresso.
art. 105, comma 2, c.p.a.
Consente, in caso di annullamento della sentenza per difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice di primo grado, la rimessione della causa al primo giudice.
art. 11 c.p.a.
Richiamato dal TAR per la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario in caso di declinatoria di giurisdizione; la decisione d'appello ha invece affermato la giurisdizione amministrativa.
art. 133 c.p.a.
La controversia sulla quantificazione del compenso del commissario straordinario non rientra nelle ipotesi tassative di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; la giurisdizione riconosciuta è pertanto quella generale di legittimità.
art. 75 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
È la disposizione in base alla quale i commissari straordinari avevano richiesto la liquidazione definitiva dei compensi.
art. 47 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270
Secondo il richiamato orientamento delle Sezioni Unite, fonda direttamente la debenza dei compensi dei commissari straordinari, mentre la controversia sulla corretta determinazione del quantum e sui criteri applicati può involgere interessi legittimi.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiama l'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese; nel caso concreto ha consentito la compensazione delle spese del doppio grado.
art. 92 c.p.c.
Applicato, tramite il rinvio dell'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare le spese in ragione della peculiarità e novità della questione.
Massime di principio
- Nel riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, individuato non soltanto in base alla pronuncia richiesta, ma soprattutto alla causa petendi e alla natura effettiva della posizione giuridica dedotta in giudizio.
- Le controversie sulla spettanza o sulla liquidazione di un compenso già riconosciuto e non contestato riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando viene impugnato direttamente l'atto amministrativo con cui l'amministrazione determina il compenso, contestando i criteri applicati, la scelta delle fonti rilevanti o la procedura di determinazione, la controversia involge un interesse legittimo alla corretta estrinsecazione del potere amministrativo e appartiene alla giurisdizione amministrativa di legittimità.
- La giurisdizione amministrativa sussiste anche quando il potere esercitato nella determinazione del compenso è vincolato o presenta una discrezionalità circoscritta, purché la contestazione riguardi l'esercizio del potere amministrativo e non la mera riscossione di un credito già definitivamente accertato.
- La controversia sulla quantificazione del compenso di un commissario straordinario non rientra, per ciò solo, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative dell'art. 133 c.p.a.
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