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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02492/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito della responsabilità già affermata in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di minaccia a pubblico ufficiale. Il motivo deduceva, in sostanza, l'erronea valutazione della sussistenza della minaccia, censurando l'argomentazione con cui il giudice di merito aveva ritenuto integrato il reato. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti, richiamando il passaggio in cui si valorizzavano la veemenza della condotta, la costrizione degli agenti a intervenire e la finalità dell'agente di ottenere il possesso di beni alimentari e di indurre i pubblici ufficiali a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio. La minaccia era stata individuata nel prospettare un male ingiusto consistente nell'attendere la persona offesa fuori dal luogo in cui si trovava e, una volta espiata la pena, spararle.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La Corte richiama la fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale come reato contestato, ritenendo corretta la qualificazione della condotta in termini di minaccia idonea a coartare l'agire dei pubblici agenti.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 336 c.p., la minaccia può consistere nella prospettazione di un male ingiusto idoneo a coartare la libertà di determinazione del pubblico ufficiale, anche quando il contenuto intimidatorio sia desunto dal complessivo tenore della condotta e dalle circostanze concrete.
  • La finalità di ottenere un indebito vantaggio o di indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio può essere valorizzata, insieme alla veemenza della condotta, per confermare la sussistenza del reato di minaccia a pubblico ufficiale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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