Sentenza n. 209/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019, avente per oggetto “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”; - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. quanto ai motivi aggiunti presentati il 8\10\2020 : - dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2020-2023 – MTI-3”; - della Deliberazione n. 3/2020 del 26 giugno 2020, recante “Gestione PUBLIACQUA S.p.a. - Predisposizione tariffaria 2020-2023 (deliberazione ARERA 580/2019/R/idr): approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno da trasmettere ad ARERA”; - di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Publiacqua S.p.A. il 15/3/2022: al fine di ottenere l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, avente per oggetto “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”; ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Publiacqua S.p.A. il 26/7/2022: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 229/2022/R/IDR del 24 maggio 2022, avente per oggetto “conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (sezione prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”; - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Publiacqua S.p.A. il 23/12/2022: al fine di ottenere l'annullamento, nei limiti degli interessi della ricorrente: - Della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 495/2022/R/IDR del 13 ottobre 2022, avente per oggetto “Riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria volta alla mitigazione degli effetti connessi alla crescita del costo dell'energia elettrica sui gestori del servizio idrico integrato” (doc. 1); - ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere ARERA e atti connessi relativi al metodo tariffario idrico MTI-3, alle predisposizioni tariffarie 2020-2023 e ai successivi criteri di aggiornamento e misure finanziarie per il servizio idrico integrato
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, affidataria dal 1° gennaio 2002 della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, ha impugnato la delibera ARERA n. 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante il metodo tariffario idrico MTI-3 per il periodo 2020-2023. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato la deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana relativa alla predisposizione tariffaria 2020-2023, la delibera ARERA n. 639/2021/R/IDR sui criteri di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, la delibera n. 229/2022/R/IDR, adottata in esito al procedimento di riesame disposto a seguito di ordinanze cautelari del TAR, e la delibera n. 495/2022/R/IDR sulla riapertura dei termini per l'anticipazione finanziaria destinata a mitigare l'incremento del costo dell'energia elettrica. Dal testo della sentenza non sono specificamente ricavabili i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente, in vista dell'udienza di merito, ha dichiarato di non poter più trarre alcuna utilità concreta dall'impugnazione per l'evoluzione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili tutti i ricorsi e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della società ricorrente secondo cui l'impugnazione non era più idonea a procurarle un'utilità concreta. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte agli atti tariffari. Le spese di lite sono state compensate ai sensi dell'art. 84, comma 2, ultima parte, c.p.a., poiché al momento della proposizione dei ricorsi l'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni controverse non era chiaro e univoco e la definizione delle questioni è intervenuta soltanto con la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 7 novembre 2025; inoltre, le pronunce invocate dall'amministrazione ai fini della soccombenza virtuale erano successive alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto all'impugnazione determina l'improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure di merito.
art. 84, comma 2, c.p.a.
La particolare incertezza dell'indirizzo giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando, prima della decisione di merito, il ricorrente dichiara di non poter più conseguire dall'impugnazione alcuna utilità concreta e attuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure proposte, anche quando il giudizio riguardi una pluralità di atti impugnati mediante motivi aggiunti, purché la perdita di utilità riguardi complessivamente l'impugnazione.
- L'incertezza non univocamente risolta dell'orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese, anche se successivamente la controversia è stata definita da pronunce giurisprudenziali sopravvenute.
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