Cassazione Civile, Ordinanza n. 29873/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno 2010, con recupero a tassazione di maggior reddito ai sensi degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio contestava la deducibilità di costi qualificati dalla società come spese per migliorie su beni di terzi, sostenendo che si trattasse in realtà di spese di manutenzione straordinaria su immobile locato/sublocato, non deducibili perché afferenti a oneri che graverebbero sul proprietario e comunque prive del requisito di inerenza. La CTR Lombardia aveva invece accolto l’appello della contribuente, ritenendo provata l’effettiva ristrutturazione dell’immobile, utilizzato come showroom Toyota, e la corretta capitalizzazione delle spese tra le immobilizzazioni immateriali come "migliorie per beni di terzi", con ammortamento in base alla durata residua del contratto. L’Agenzia, con un unico motivo, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR, degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997, 2697 c.c. e 10 l. n. 212/2000, censurando l’inclusione delle spese tra gli oneri deducibili e negando l’inerenza dei costi sostenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l’inerenza dei costi deducibili si collega alla nozione di reddito d’impresa e va intesa come correlazione qualitativa tra costi e attività concretamente esercitata, non come valutazione di utilità o di convenienza economica. Ha inoltre valorizzato l’orientamento delle Sezioni Unite in materia di detrazione IVA per lavori su immobili di terzi, esteso anche alle imposte dirette, osservando che nella specie la CTR aveva accertato in fatto la ristrutturazione dell’intero edificio per adeguarlo agli standard dell’attività di vendita auto e aveva quindi correttamente considerato le spese come inerenti all’attività d’impresa. Il ricorso è stato pertanto respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nel ricorso per cassazione.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
richiamato dalla ricorrente per contestare la deducibilità dei costi e il requisito dell’inerenza.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base del maggior reddito accertato e della rettifica fiscale.
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IRAP.
art. 3 d.lgs. n. 446/1997
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IRAP.
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere una pretesa errata distribuzione dell’onere della prova circa l’inerenza dei costi.
art. 10 l. n. 212/2000
richiamato dalla ricorrente, ma senza specifica applicazione decisiva nella motivazione della Corte.
art. 39 e 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamati nel riepilogo della fattispecie quale fondamento dell’accertamento del maggior reddito.
Massime di principio
- Il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa e richiede una correlazione qualitativa tra il costo e l’attività imprenditoriale concretamente esercitata, non una valutazione di utilità, convenienza o maggiore redditività della spesa.
- Le spese sostenute dall’impresa per lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili di proprietà di terzi possono essere inerenti e quindi fiscalmente rilevanti se destinate a rendere il bene strumentale all’attività svolta, anche quando il rapporto con il bene sia di locazione o sublocazione.
- I principi elaborati in materia di detrazione IVA per lavori su immobili di terzi, fondati sul nesso di strumentalità tra bene e attività d’impresa, possono essere estesi anche alle imposte dirette, poiché il criterio dell’inerenza ha natura unitaria.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che i lavori hanno reso l’immobile funzionale agli standard richiesti per l’attività esercitata, tale accertamento è idoneo a sorreggere la deducibilità dei relativi costi come spese dell’attività d’impresa.
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