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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33690/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Pakistan, dopo il rigetto della domanda di protezione da parte della Commissione territoriale aveva adito il Tribunale di Trieste, che aveva confermato il diniego. In sede amministrativa aveva dichiarato di aver lasciato il Paese perché accusato dai talebani di essere un informatore della polizia e, viceversa, dalle forze di polizia di essere un complice dei talebani. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre censure: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente individuato la regione di provenienza nel Khyber Pakhtunkhwa invece che nel Khyber Agency (FATA), con conseguente mancata verifica dell'esistenza di un conflitto armato generalizzato; 2) violazione delle norme processuali e sostanziali in materia di esame della domanda di protezione, deducendo che il Tribunale non avrebbe rispettato l'obbligo di utilizzare e indicare fonti informative più recenti e pertinenti; 3) omessa valutazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, lamentando la mancata considerazione della vulnerabilità personale e del percorso di integrazione in Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non teneva conto del fatto che dal maggio 2018 il Khyber Agency è stato assorbito nel Khyber Pakhtunkhwa, sicché il Tribunale aveva correttamente esaminato la situazione della regione di effettiva rilevanza amministrativa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, a fronte dell'indicazione da parte del Tribunale di fonti EASO 2016/2017, il ricorrente si era limitato a invocare in modo generico fonti più recenti senza indicarle né specificarne il contenuto. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la dedotta vulnerabilità era prospettata in modo generico, senza specifici riscontri e senza confutare l'accertamento del Tribunale, secondo cui l'integrazione in Italia era stata solo allegata mediante un lavoro a tempo determinato privo di buste paga. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non si era difeso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure non possono risolversi in doglianze generiche o in una diversa lettura del materiale istruttorio; il motivo deve specificare la violazione denunciata o il fatto decisivo omesso.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008

    L'obbligo di cooperazione istruttoria e di indicazione delle fonti informative non è violato quando il giudice richiami una fonte attinente; la contestazione deve essere specifica e non meramente assertiva.

  • art. 35-bis, comma 9, d.lgs. 25/2008

    Richiamato nel motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La domanda umanitaria richiede una allegazione concreta della vulnerabilità e del percorso di integrazione, non essendo sufficiente un richiamo generico alla situazione del Paese di origine o alla vita in Italia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente lamentare in modo generico l'erroneità della motivazione o la mancata attualità delle fonti, occorrendo indicare puntualmente i fatti decisivi, le fonti alternative e il loro contenuto rilevante.
  • In materia di protezione internazionale, il giudice può fondare la valutazione sulla situazione del Paese o della regione su fonti informative qualificate e attinenti; la critica del ricorrente deve confrontarsi con quelle fonti e non può limitarsi a un dissenso apodittico.
  • La domanda di protezione umanitaria richiede la deduzione e dimostrazione di elementi concreti di vulnerabilità individuale e di inserimento in Italia; allegazioni generiche sulla situazione del Paese di origine o su un asserito percorso di integrazione non sono sufficienti.
  • Quando il territorio di provenienza del richiedente sia stato oggetto di modifiche amministrative o di accorpamento, il giudice deve riferirsi alla ripartizione territoriale attuale e corretta ai fini della valutazione del rischio

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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