Cassazione Civile, Ordinanza n. 21818/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I mutuatari avevano stipulato un contratto di mutuo bancario e avevano agito in giudizio per far accertare, tra l'altro, l'usurarietà del tasso di mora, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali sui tassi di interesse e la nullità per asserito anatocismo implicito derivante dall'adozione del piano di ammortamento alla francese. In appello la domanda era stata respinta; in cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica d'ufficio e sull'esibizione, per il mancato espletamento della CTU e il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.; 2) violazione delle norme in tema di usura e interessi, contestando il diniego di interesse a censurare il tasso moratorio e lamentando il mancato esame di tutte le voci di costo; 3) violazione delle norme su forma, determinatezza dell'oggetto e trasparenza del contratto, sostenendo che non fosse specificato il metodo di calcolo delle rate; 4) violazione della norma sull'anatocismo, assumendo che il piano "alla francese" comportasse capitalizzazione composta e quindi interessi su interessi.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata e privo di autosufficienza quanto all'istanza di esibizione; il secondo perché non censurava tutte le rationes decidendi della corte di merito e introduceva una questione nuova, oltre a non incidere sugli interessi corrispettivi; il terzo perché si risolveva in una critica di merito e, comunque, non attaccava l'affermazione decisiva secondo cui in appello non era stata specificamente censurata la ratio del Tribunale. Il quarto motivo è stato invece respinto nel merito: la Corte ha ribadito che il piano di ammortamento alla francese, anche a tasso variabile, non comporta di per sé capitalizzazione anatocistica né nullità per indeterminatezza o violazione della trasparenza, poiché gli interessi sono calcolati sul solo debito residuo e non su interessi scaduti. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ribadisce che la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
art. 187 c.p.c.
invocato insieme alle norme sulla CTU e sull'istruzione probatoria, ma la censura è ritenuta inammissibile.
art. 191 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 210 c.p.c.
richiamato per l'istanza di esibizione; la Corte rileva difetto di autosufficienza perché non risultano indicati tempi e modi della deduzione nel merito.
art. 263 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza esito favorevole.
art. 1815 c.c.
richiamato in tema di usura; la Corte osserva che la nullità della pattuizione sugli interessi moratori non eliminerebbe gli interessi corrispettivi se non specificamente censurati.
art. 1 L. 7 marzo 1996, n. 108
richiamato per la disciplina dell'usura, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 1284 c.c.
invocato per contestare la determinazione dei tassi di interesse e la trasparenza del contratto.
art. 1325 c.c.
richiamato per sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto; la Corte esclude la nullità prospettata.
art. 1344 c.c.
richiamato nel motivo sull'indeterminatezza/nullità, senza accoglimento.
art. 1346 c.c.
richiamato per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto.
art. 1418 c.c.
richiamato per la dedotta nullità del contratto.
art. 116 TUB
richiamato dai ricorrenti in tema di trasparenza e condizioni contrattuali.
art. 117 TUB
richiamato dai ricorrenti in tema di forma e contenuto delle condizioni bancarie.
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata per l'anatocismo; la Corte afferma che l'unico eventuale anatocismo contrattualmente previsto per la mora era stato disciplinato nel vigore di tale delibera.
art. 1283 c.c.
richiamato sul divieto di anatocismo; la Corte ribadisce che l'ammortamento alla francese non integra capitalizzazione degli interessi in senso anatocistico.
art. 58 TUB
richiamato in relazione alla cessione del credito alla società veicolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 2697 c.c.
non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la Corte ricorda che la rilevabilità d'ufficio delle nullità non esonera l'attore dalla deduzione dei fatti costitutivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che si limiti a esprimere dissenso o che non colpisca tutte le rationes della decisione è inammissibile.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il mancato esercizio del potere di disporla non è di per sé censurabile in cassazione se la motivazione del diniego è desumibile dal complesso della decisione.
- L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilmente dedotta in cassazione senza specifica indicazione di dove e quando sia stata formulata nel giudizio di merito e delle condizioni per la sua ammissibilità.
- In materia di usura, la deduzione di nullità o usurarietà deve essere specifica e riferita ai fatti costitutivi allegati in causa; il giudice non è tenuto ad estendere officiosamente il vaglio a voci di costo non dedotte, pur potendo rilevare d'ufficio le nullità negoziali nei limiti del petitum e della causa petendi.
- La nullità della clausola sugli interessi moratori, ove configurabile, non travolge automaticamente l'obbligazione per gli interessi corrispettivi, se questi non sono specificamente censurati.
- Nel mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese, la capitalizzazione composta impiegata per il calcolo delle rate non coincide con l'anatocismo: gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non su interessi scaduti, per cui non si determina, di per sé, alcuna nullità per anatocismo o indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
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