Cassazione Civile, Ordinanza n. 06472/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio ha emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società operante nel settore vineria/ristorazione, ricostruendo induttivamente i ricavi e determinando un maggior imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La società ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che non sussistessero i presupposti per l'accertamento analitico-induttivo, poiché la contabilità sarebbe stata formalmente regolare, non vi sarebbero stati sufficienti indici di antieconomicità e gli elementi presuntivi non avrebbero avuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Con il secondo motivo ha contestato la metodologia di calcolo della percentuale di ricarico, sia per i vini sia per le pietanze, lamentando l'erronea individuazione del campione e il ricorso a criteri non corretti. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'attendibilità delle scritture contabili, sull'antieconomicità della gestione e sulla ricostruzione indiretta dei ricavi, specie quanto alla percentuale di ricarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché formulato, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, come critica al merito dell'accertamento sulla complessiva inattendibilità della contabilità e sulla antieconomicità della gestione; la CTR aveva motivato in modo coerente valorizzando l'utile esiguo, la struttura dell'impresa, il volume degli acquisti e la percentuale di ricarico dichiarata. Il secondo motivo è stato disatteso perché ancora diretto a contestare accertamenti di fatto e perché introduceva questioni nuove non dedotte in appello; la Corte ha ricordato che la scelta tra media aritmetica semplice e ponderata e la selezione del campione devono essere sorrette da coerenza logica e congruità, ma nel caso concreto la CTR aveva correttamente considerato un campione rappresentativo e la prevalenza della vendita al tavolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in applicazione della disciplina della 'doppia conforme', che preclude il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado nei giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell'accertamento fiscale contestato dalla contribuente
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di scritture formalmente regolari se la contabilità è complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1973
richiamato in relazione ai poteri di rettifica e accertamento dell'Ufficio
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazione
art. 2727 c.c.
richiamato sulle presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento
art. 2729 c.c.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura che mira solo a proporre una diversa ricostruzione fattuale non integra violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito dell'apprezzamento fattuale se il giudice di merito ha motivato correttamente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è inammissibile nel caso di doppia conforme nei giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma quella di primo grado, nei casi e termini previsti
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
norma transitoria richiamata per l'applicazione della disciplina sulla doppia conforme
art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012
ha riformulato il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di accertamento dei redditi d'impresa, l'Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano elementi che rendano la contabilità complessivamente inattendibile, quali indici di antieconomicità e scostamenti significativi rispetto ai parametri del settore.
- La critica in cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e logica.
- Nel ragionamento presuntivo, il controllo di legittimità non consente di sostituire alla presunzione adottata dal giudice una mera inferenza probabilistica alternativa; occorre indicare una concreta violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.
- La scelta del metodo di calcolo della percentuale di ricarico non è predeterminata dalla legge, ma deve essere coerente con la natura della merce e con la rappresentatività del campione utilizzato; il giudice di merito può valorizzare campioni significativi e correggere l'accertamento, purché il ragionamento sia logicamente giustificato.
- Nel giudizio di cassazione non sono ammesse nuove questioni di fatto o nuove contestazioni sui dati accertati dalla sentenza impugnata; la deduzione di elementi nuovi o la richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio non può essere veicolata come vizio di legittimità.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla disciplina della doppia conforme quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado nei casi previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
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