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Sentenza

Sentenza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 8 (registro generale n. 42) del 4.11.2025, a firma della Responsabile p.t. del Settore edilizia, urbanistica, commercio, sportello unico del Comune di Ascea (SA), notificata il 5.11.2025 dal messo comunale a mani proprie del ricorrente, con contestuale avviso di acquisizione gratuita e irrogazione di sanzione pecuniaria.

Giustizia amministrativa202600037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con avviso di acquisizione gratuita e irrogazione di sanzione pecuniaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le contestava una serie di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio. Ha dedotto, tra l'altro, l'estraneità soggettiva rispetto a manufatti insistenti su area demaniale fluviale; lo stato di abbandono o di rudere di alcune opere; la natura di area scoperta assentita del piazzale in cemento; la regolarità edilizia e paesaggistica dell'immobile adibito a ufficio; la pendenza di una SCIA per l'accertamento di conformità dell'ampliamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001; la natura precaria o pertinenziale di altre strutture e l'avvenuta rimozione del container e demolizione di una struttura in muratura. Ha lamentato soprattutto che il Comune, pur avendo ricevuto dettagliate osservazioni a seguito dell'avviso di avvio del procedimento, non le avesse esaminate né avesse fornito una replica puntuale nel provvedimento finale. Secondo la ricorrente, la partecipazione procedimentale era stata ridotta a un adempimento meramente formale e l'ordinanza costituiva la mera trascrizione dell'elenco delle opere contestate, senza effettiva istruttoria e motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto manifestamente fondato il motivo relativo alla violazione degli obblighi di partecipazione e motivazione. Quando l'amministrazione, anche nell'ambito dell'adozione di un'ordinanza di demolizione, sceglie di coinvolgere il privato e gli consente di presentare controdeduzioni, deve rispettare, nella motivazione dell'atto conclusivo, le prescrizioni dell'art. 10-bis della l. 241/1990. Nel caso concreto, il Comune non aveva dato conto delle articolate osservazioni riguardanti la titolarità e l'ubicazione dei manufatti, la loro eventuale rimozione, i titoli edilizi e paesaggistici, la SCIA ex art. 36-bis e la natura delle opere. L'ordinanza risultava pertanto priva di un effettivo confronto con le deduzioni della destinataria. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Quando l'amministrazione coinvolge il privato nel procedimento e sollecita controdeduzioni, deve confrontarsi effettivamente con esse e darne conto nella motivazione del provvedimento conclusivo.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    La ricorrente aveva richiamato la presentazione di una SCIA diretta all'accertamento di conformità dell'ampliamento; il Comune avrebbe dovuto considerare tale circostanza nell'istruttoria e nella motivazione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione sceglie di coinvolgere il destinatario nel procedimento repressivo edilizio e acquisisce le sue controdeduzioni, è tenuta a esaminarle effettivamente e a confrontarsi con esse nella motivazione del provvedimento finale, secondo le prescrizioni dell'art. 10-bis della l. 241/1990.
  • La partecipazione procedimentale non può ridursi alla mera acquisizione formale di memorie: l'atto conclusivo deve dar conto, almeno nei profili rilevanti, delle osservazioni idonee a incidere sulla qualificazione delle opere, sulla responsabilità del destinatario, sui titoli edilizi esistenti, sulle rimozioni eseguite e sugli eventuali procedimenti di sanatoria.
  • Un'ordinanza di demolizione è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando si limita a riprodurre l'elenco delle opere contestate senza valutare le specifiche deduzioni presentate dal destinatario nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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