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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19391/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame delle misure cautelari disposte dal GIP di Torre Annunziata: Zito contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria (sostenendo che mancava la spontaneità, essendo rese in caserma e su sollecitazione) e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), mentre Dimitri censura la manifesta illogicità del rifiuto di sostituire la custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva; successivamente Dimitri ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Zito il Collegio ha ritenuto infondato il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee (confermando che tali dichiarazioni alla PG, anche rese in caserma e senza verbale, possono essere utilizzate ai fini della valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari) e ha giudicato inammissibile per i limiti di cognizione della cassazione la doglianza sulla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo congrua e logicamente motivata la decisione del giudice di merito. Per Dimitri il ricorso è inammissibile per rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse (quale effetto della sostituzione della misura cautelare in data 30/12/2022). Il Collegio ha condannato solo Zito al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva non sono automaticamente inutilizzabili ai fini della valutazione dei gravi indizi per misure cautelari; il divieto di utilizzabilità previsto dalla norma riguarda il dibattimento.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente la misura cautelare quando sussiste il "concreto e attuale pericolo" di reiterazione: il giudice deve svolgere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, considerando modalità del fatto, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Fissa i limiti formali entro cui devono essere articolati i motivi di ricorso per cassazione in materia di misure cautelari (limiti richiesti dall'articolo).

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    La rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse; in tali casi non opera la condanna alle spese o l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende a carico del ricorrente quando la causa della carenza non sia imputabile a lui.

  • art. 407, comma 3, cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzabilità opera con riferimento agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero; le dichiarazioni spontanee non rientrano nella categoria degli atti di indagine del PM e possono essere rese e valutate in ogni fase.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    L'iscrizione nel registro delle notizie di reato non è condizione necessaria percheï la disciplina dell'art. 350, comma 7, produca i suoi effetti: la qualità di "soggetto nei cui confronti si svolgono indagini" può essere rilevante indipendentemente dalla formale iscrizione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria senza assistenza difensiva possono essere utilizzate ai fini della valutazione dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari; per contestarne l'utilizzabilità è necessario dimostrare elementi concreti di coartazione o mancanza di spontaneità, non la sola circostanza della resa in caserma.
  • La mera indicazione del luogo (es. la caserma) o il fatto che la dichiarazione non sia stata verbalizzata non basta, di per sé, a rendere non spontanee le dichiarazioni; la difesa deve fornire elementi di fatto che dimostrino concretamente la pressione psicologica o la privazione della libertà di autodeterminazione.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari la Cassazione è limitata: non è ammessa una semplice rivalutazione di merito degli elementi di fatto, salvo che non si denunci violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e può fondarsi su modalità del reato e condotte concrete (es. professionalità del piano criminoso, immediata alienazione della refurtiva), oltre che su precedenti; il decorso del tempo può attenuare le esigenze cautelari, ma non le esclude automaticamente senza elementi sopravvenuti.
  • La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione e, se la causa non è imputabile al ricorrente, generalmente esclude la condanna alle spese o l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico del rinunciante.

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