Cassazione Penale, Sentenza n. 19391/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame delle misure cautelari disposte dal GIP di Torre Annunziata: Zito contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria (sostenendo che mancava la spontaneità, essendo rese in caserma e su sollecitazione) e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), mentre Dimitri censura la manifesta illogicità del rifiuto di sostituire la custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva; successivamente Dimitri ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Zito il Collegio ha ritenuto infondato il motivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee (confermando che tali dichiarazioni alla PG, anche rese in caserma e senza verbale, possono essere utilizzate ai fini della valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari) e ha giudicato inammissibile per i limiti di cognizione della cassazione la doglianza sulla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo congrua e logicamente motivata la decisione del giudice di merito. Per Dimitri il ricorso è inammissibile per rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse (quale effetto della sostituzione della misura cautelare in data 30/12/2022). Il Collegio ha condannato solo Zito al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria senza assistenza difensiva non sono automaticamente inutilizzabili ai fini della valutazione dei gravi indizi per misure cautelari; il divieto di utilizzabilità previsto dalla norma riguarda il dibattimento.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente la misura cautelare quando sussiste il "concreto e attuale pericolo" di reiterazione: il giudice deve svolgere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, considerando modalità del fatto, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Fissa i limiti formali entro cui devono essere articolati i motivi di ricorso per cassazione in materia di misure cautelari (limiti richiesti dall'articolo).
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso comporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse; in tali casi non opera la condanna alle spese o l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende a carico del ricorrente quando la causa della carenza non sia imputabile a lui.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
Il divieto di utilizzabilità opera con riferimento agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero; le dichiarazioni spontanee non rientrano nella categoria degli atti di indagine del PM e possono essere rese e valutate in ogni fase.
art. 335 cod. proc. pen.
L'iscrizione nel registro delle notizie di reato non è condizione necessaria percheï la disciplina dell'art. 350, comma 7, produca i suoi effetti: la qualità di "soggetto nei cui confronti si svolgono indagini" può essere rilevante indipendentemente dalla formale iscrizione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Giudiziaria senza assistenza difensiva possono essere utilizzate ai fini della valutazione dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari; per contestarne l'utilizzabilità è necessario dimostrare elementi concreti di coartazione o mancanza di spontaneità, non la sola circostanza della resa in caserma.
- La mera indicazione del luogo (es. la caserma) o il fatto che la dichiarazione non sia stata verbalizzata non basta, di per sé, a rendere non spontanee le dichiarazioni; la difesa deve fornire elementi di fatto che dimostrino concretamente la pressione psicologica o la privazione della libertà di autodeterminazione.
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari la Cassazione è limitata: non è ammessa una semplice rivalutazione di merito degli elementi di fatto, salvo che non si denunci violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica e può fondarsi su modalità del reato e condotte concrete (es. professionalità del piano criminoso, immediata alienazione della refurtiva), oltre che su precedenti; il decorso del tempo può attenuare le esigenze cautelari, ma non le esclude automaticamente senza elementi sopravvenuti.
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse determina l'inammissibilità dell'impugnazione e, se la causa non è imputabile al ricorrente, generalmente esclude la condanna alle spese o l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a carico del rinunciante.
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