Cassazione Penale, Sentenza n. 28940/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena ex art.168 cod. pen.; il ricorrente ha dedotto che la condanna utilizzata per la revoca riguardava un delitto la cui irrevocabilita', rispetto alla sentenza che aveva concesso il beneficio, e' successiva al decorso del periodo di esperimento di cinque anni, per cui la revoca sarebbe illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla revoca della sospensione condizionale della pena: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva revocato il beneficio, rilevando che la condanna che avrebbe giustificato la revoca e' divenuta irrevocabile dopo il decorso del periodo di prova decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso la sospensione (31/01/2013), sicche' la revoca e' illegittima. Le altre statuizioni della sentenza sono state confermate.
Norme richiamate
art.168 cod. pen.
La norma disciplina la revoca della sospensione condizionale per condanne successive; la Corte interpreta che la revoca richiede una valutazione temporale relativa all'irrevocabilita' della sentenza che concede il beneficio e non alla sola data di commissione del reato.
art.163 cod. pen.
Norma sui limiti di cumulabilita' delle pene: la revoca puo' essere giustificata se la pena cumulata supera i limiti previsti dall'art.163; la sua verifica e' parte della valutazione per la revoca.
art.216 legge fallimentare
Normativa che prevede le pene accessorie per delitti fallimentari; nella vicenda la Corte d'appello ha rideterminato la durata delle pene accessorie.
Giurisprudenza - Sez.1, n.35563 del 10/11/2020 (Rv.280056)
"In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorita' del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato"
Principio applicato dalla Corte: per stabilire se un reato e' "anteriormente commesso" ai fini della revoca si prende come termine di paragone la data di irrevocabilita' della sentenza che ha concesso la sospensione.
Giurisprudenza - Sez.3, n.1871 del 17/01/1986 (Rv.17028)
"La revoca della sospensione condizionale e' illegittima se la condanna per il delitto anteriormente commesso divenga irrevocabile dopo il termine del periodo di esperimento decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; tale illegittimita' va rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo"
Conferma che la revoca e' illegittima se la condanna utilizzata per giustificarla diventa irrevocabile solo dopo il decorso del periodo di prova; principio rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Per valutare la legittimita' della revoca della sospensione condizionale occorre confrontare la data di irrevocabilita' della condanna successiva con la data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e con il periodo di prova decorrente da tale passaggio in giudicato.
- L'anteriorita' del reato utilizzabile per la revoca si determina rispetto all'irrevocabilita' della sentenza che ha concesso la sospensione, non in base alla sola data di commissione del reato.
- La revoca e' illegittima se la condanna per il reato "anteriormente commesso" diventa irrevocabile dopo la scadenza del periodo di sperimentazione; questa illegittimita' puo' essere rilevata in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.
- In caso di reati plurimi o di peculiari fattispecie (es. reati fallimentari) verificare sempre la cumulabilita' delle pene e i limiti dell'art.163 cod. pen. prima di adottare una decisione di revoca.
- Nel proporre impugnazioni avverso revoche conviene documentare e calcolare con precisione le date di passaggio in giudicato e di irrevocabilita' delle sentenze rilevanti, poiche' sono determinanti per la pronuncia sulla revoca.
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