Sentenza del 07/06/2018 n. 3835 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Accertamento con adesione - Periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale - Termini - Cumulabilità - Tempestività del Ricorso - Consegue - Valutazione ex art. 59 c.1 lett. g) d.lgs. 446/97 - Legittimità - Rigetto nel merito - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2009, contestando dapprima l'inammissibilità dichiarata in primo grado per tardività del ricorso e, nel merito, il difetto di motivazione dell'accertamento relativo al maggior valore attribuito a un'area fabbricabile. Ha sostenuto che il termine di 90 giorni derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione dovesse cumularsi con la sospensione feriale dei termini processuali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto tempestivo il ricorso, stabilendo che i 90 giorni di sospensione previsti per l'accertamento con adesione sono cumulabili con la sospensione feriale, anche per procedimenti anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa. Tuttavia, decidendo la causa nel merito, ha respinto l'appello: l'avviso era sufficientemente motivato, poiché il Comune aveva determinato i valori delle aree edificabili tramite la procedura prevista dall'art. 59, comma 1, lettera g), del d.lgs. 446/1997 e sulla base di una delibera comunale ancora applicabile. La contribuente non ha dimostrato un valore di mercato diverso da quello indicato dall'amministrazione. Le spese, pari a 300 euro, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
Art. 21, d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il termine ordinario per proporre ricorso contro l'atto tributario, termine che deve essere coordinato con le sospensioni previste dalla procedura di accertamento con adesione e dalla sospensione feriale.
Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
Il termine per l'impugnazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'atto per 90 giorni.
Art. 1, legge n. 742/1969
Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno.
La sospensione feriale si applica ai termini processuali e, secondo la pronuncia, si cumula con la sospensione prevista per l'accertamento con adesione.
Art. 7-quater, comma 18, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016
I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.
La norma, qualificata come interpretativa, chiarisce con efficacia retroattiva che i 90 giorni dell'accertamento con adesione e la sospensione feriale devono essere sommati.
Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Individua i criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini ICI. L'avviso non deve necessariamente esporre autonomamente ogni criterio se consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa.
Art. 59, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 446/1997
Consente al Comune di determinare periodicamente i valori venali di riferimento delle aree edificabili, mediante criteri e procedure predeterminate. Tali valori possono fondare l'accertamento se correttamente applicati.
Art. 3, comma 1, Regolamento ICI del Comune di Cisterna di Latina
Prevede che, in mancanza di una nuova deliberazione, restino applicabili i valori delle aree edificabili deliberati per il biennio precedente.
Massime di principio
- Quando viene presentata un'istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere si sospende per 90 giorni; tale sospensione deve essere cumulata con la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.
- La cumulabilità delle sospensioni può essere invocata anche per annualità e procedimenti anteriori alla norma del 2016, poiché essa ha natura interpretativa e portata retroattiva.
- La tempestività del ricorso non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: superata la questione processuale, il giudice può esaminare il merito.
- Un accertamento sul valore di un'area edificabile è motivato adeguatamente quando indica gli elementi essenziali della pretesa e richiama criteri, tabelle o delibere comunali conoscibili dal contribuente.
- I valori venali stabiliti dal Comune possono continuare ad applicarsi negli anni successivi se il regolamento locale prevede la loro proroga in assenza di una nuova deliberazione.
- Chi contesta il valore presunto dall'amministrazione deve fornire elementi concreti, come comparabili di mercato o caratteristiche specifiche dell'immobile, idonei a dimostrare un valore diverso; la sola doglianza generica sul difetto di motivazione può non essere sufficiente.
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