Cassazione Penale, Sentenza n. 4359/2022 del 08/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 10/05/2021 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione del secondo e terzo piano dell'immobile per il quale il ricorrente era stato condannato per abuso edilizio. Il ricorrente deduce: (i) malgoverno e vizio di motivazione per non avere considerato fatti sopravvenuti (istanze di condono presentate nel 1995) e la presunta impossibilità tecnica di demolire i piani indicati senza compromettere la staticità dell'immobile e dei fabbricati attigui; (ii) violazione del principio di proporzionalità esteso agli immobili attigui non di sua proprietà; (iii) errata declinazione della giurisdizione in favore dell'autorità amministrativa sulle modalità tecniche esecutive dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte e lo ha annullato limitatamente alla parte in cui il Tribunale di Gela aveva declinato la giurisdizione sulle questioni tecniche relative all'eseguibilità dell'ordine di demolizione. In particolare: il ricorso è stato rigettato quanto alla richiesta di sospensione/revoca basata sulle istanze di condono (le deduzioni sulla pendenza delle domande di condono del 1995 sono state ritenute insufficienti e non supportate da elementi concreti; inoltre la mancata integrazione documentale ha reso improcedibile l'istanza ai sensi dell'art. 39, comma 4, legge n. 724/1994). La Corte ha invece rilevato che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente escluso la propria competenza sulle modalità esecutive, che spettano al pubblico ministero ai sensi dell'art. 665 c.p.p., con possibilità per il giudice di sindacare le modalità determinate dal PM mediante una specifica domanda giudiziale. Perciò l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla declinazione di giurisdizione e rinviata al Tribunale di Gela per nuovo esame; il resto del ricorso è respinto.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 666, comma 2
Richiamato dal ricorrente fra i presupposti procedurali relativi all'esecuzione: la Corte non ha accolto le censure fondate su un generico richiamo normativo senza adeguata allegazione di fatti concreti.
D.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9
Prevede che l'ordine di demolizione sia impartito nei confronti dell'autore dell'abuso; la Corte conferma che l'ordine resta valido anche se l'autore ha successivamente alienato il bene.
D.P.R. n. 380/2001, art. 34
Norma sulla cd. 'fiscalizzazione' (salvaguardia di porzioni non difformi): la Corte precisa che tale procedura si applica solo a difformità parziali rispetto al progetto autorizzato e non alle opere del tutto prive di necessario assenso amministrativo.
D.P.R. n. 380/2001, art. 41
Riferita dal Tribunale come possibile attribuzione di competenza tecnica al prefetto; la Corte ha ritenuto erronea la declinazione della giurisdizione del giudice dell'esecuzione su tale base, in quanto le modalità esecutive spettano al PM.
Codice di procedura penale, art. 665, comma 1
Stabilisce la competenza del pubblico ministero ad attivare e curare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: la Corte ribadisce che il PM deve determinare le modalità attuative dell'ordine di demolizione e che il giudice può sindacare tali modalità solo dopo che esse sono state concretamente determinate dal PM.
D.P.R. n. 115/2002, artt. 61 e ss.
Norme regolamentari che disciplinano la funzione del pubblico ministero nell'esecuzione: citate a conferma della competenza del PM a definire le modalità esecutive.
Legge n. 724/1994, art. 39, comma 4
Prevede l'improcedibilità delle istanze di condono qualora la richiesta di integrazione documentale non venga soddisfatta nei termini perentori; la Corte ha ritenuto che l'omesso adempimento resi improcedibile la domanda di condono presentata nel 1995.
Massime di principio
- La mera pendenza di una domanda di condono, specie se risalente a lungo tempo prima, non è di per sé sufficiente a sospendere o revocare un ordine di demolizione: è necessaria l'allegazione di elementi concreti che rendano prevedibile una rapida definizione favorevole.
- Se l'amministrazione ha richiesto integrazioni documentali e queste non sono fornite nei termini perentori, l'istanza di condono può essere dichiarata improcedibile (art. 39, comma 4, legge 724/1994).
- L'ordine di demolizione impartito a seguito di sentenza vale nei confronti dell'autore dell'abuso anche se questo ha successivamente trasferito la proprietà dell'immobile; l'alienazione non impedisce l'esecuzione.
- Le questioni tecniche relative alle modalità esecutive (es. interventi necessari per evitare pregiudizio alla staticità) sono di competenza del pubblico ministero nella fase esecutiva: il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al PM nel determinare le modalità, ma può sindacarle successivamente tramite una domanda giudiziale che abbia petitum e causa petendi ben definiti.
- La procedura di 'fiscalizzazione' prevista dall'art. 34 d.P.R. 380/2001 si applica solo nelle ipotesi di difformità parziale rispetto al titolo edilizio, non alle opere totalmente prive di autorizzazione.
- Per ottenere la sospensione o la revoca di un ordine esecutivo è sufficiente l'onere di allegazione (non la prova completa) dei fatti su cui si basa la richiesta, ma tale allegazione deve comunque essere concreta e idonea a consentire al giudice di formulare un giudizio prognostico ragionevole.
- Se il giudice dell'esecuzione declina la propria competenza su questioni che invece devono essere affrontate nell'ambito dell'esecuzione (modalità tecniche decise dal PM), il provvedimento è annullabile e la questione va rimessa al giudice competente per il nuovo esame.
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