Corte di giustizia, Sentenza C-45/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 settembre 2022. — Banka Slovenije. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče. — Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo di banche centrali – Banca centrale nazionale – Direttiva 2001/24/CE – Risanamento e liquidazione degli enti creditizi – Risarcimento di danni risultanti dall’adozione di misure di risanamento – Articolo 123 TFUE e articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea – Divieto di finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro – Articolo 130 TFUE e articolo 7 di detto protocollo – Indipendenza – Divulgazione di informazioni riservate. — Causa C-45/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha esaminato la normativa slovena che attribuiva alla banca centrale responsabilità risarcitorie e obblighi di divulgazione in relazione alla soppressione di strumenti finanziari nell’ambito di misure di risanamento bancario. Ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione solo il regime di responsabilità fondato su una violazione grave dell’obbligo di diligenza, ma ha escluso i meccanismi di indennizzo automatico o socialmente selettivo finanziati con risorse della banca centrale. Ha inoltre affermato che un simile prelievo sulle riserve non può compromettere l’indipendenza funzionale della banca centrale. Infine, ha precisato che la segretezza prevista dalle direttive prudenziali non copre, in linea di principio, le informazioni acquisite nell’attuazione delle misure di risanamento ex direttiva 2001/24, salvo i casi di scambio informativo ivi previsti.
Compatibilità con il divieto di finanziamento monetario e con l’indipendenza del SEBC di un regime nazionale di responsabilità della banca centrale per i danni derivanti da misure di risanamento bancario, nonché ambito della riservatezza delle informazioni acquisite in tali procedure.
La questione giuridica
Se gli articoli 123 e 130 TFUE, gli articoli 21 e 7 del Protocollo n. 4 sul SEBC e sulla BCE, e le norme UE sulla riservatezza bancaria vadano interpretati nel senso di vietare: (i) un regime nazionale che impone alla banca centrale nazionale una responsabilità risarcitoria con fondi propri per i danni da soppressione di strumenti finanziari decisa nell’ambito di misure di risanamento; (ii) un indennizzo forfettario a favore di una parte degli ex titolari; (iii) un regime di finanziamento che possa comprimere le riserve e richiedere prestiti allo Stato; e (iv) la divulgazione di documenti riservati relativi a misure di risanamento, con particolare riguardo al rapporto tra direttive prudenziali bancarie e direttiva 2001/24/CE.
Principio di diritto
L’articolo 123 TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo sul SEBC e sulla BCE non ostano a un regime nazionale che faccia gravare sulla banca centrale nazionale, con i propri fondi, il risarcimento dei danni da misure di risanamento da essa adottate, purché la responsabilità sorga solo in caso di violazione grave dell’obbligo di diligenza e non si traduca, in sostanza, nella presa in carico di obbligazioni pubbliche nei confronti di terzi; invece, un regime che imponga indennizzi automatici o fondato su criteri sociali e che sia finanziato mediante utilizzo vincolato di utili, riserve o prestiti pubblici viola il divieto di finanziamento monetario. L’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo ostano inoltre a un assetto che, per entità del prelievo e modalità di finanziamento, ponga la banca centrale in una situazione idonea a comprometterne la capacità di svolgere efficacemente e in piena indipendenza i compiti del SEBC. Quanto alla riservatezza, le norme delle direttive 2006/48 e 2013/36 sulla segretezza prudenziale si applicano solo alle informazioni ottenute nell’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi e non ai dati acquisiti nell’attuazione di misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24, salvo che tali dati rientrino nelle procedure di informazione o consultazione previste da quest’ultima.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 123 TFUE
- Articolo 130 TFUE
- Articolo 21.1 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Articolo 7 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Articolo 14.4 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Articolo 35.3 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Regolamento (CE) n. 3603/93
- Direttiva 2001/24/CE
- Direttiva 2006/48/CE
- Direttiva 2013/36/UE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Direttiva 2000/12/CE
Responsabilità della banca centrale slovena per danni da misure di risanamento
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Ustavno sodišče (Corte costituzionale slovena) nell’ambito del controllo di costituzionalità dello ZPSVIKOB, legge adottata per disciplinare azioni risarcitorie promosse da ex titolari di strumenti finanziari cancellati dalla Banka Slovenije nell’ambito di misure di risanamento bancario. La Corte era chiamata a verificare la compatibilità di tali regimi con il divieto di finanziamento monetario, con l’indipendenza del SEBC e con le norme sulla riservatezza bancaria.
Contesto normativo
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 123 TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo n. 4 sul SEBC e sulla BCE, relativi al divieto di finanziamento monetario;
- l’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo, relativi all’indipendenza delle banche centrali;
- l’articolo 14.4 e l’articolo 35.3 del Protocollo, che consentono alle banche centrali nazionali di esercitare funzioni diverse da quelle del SEBC sotto la propria responsabilità e secondo il diritto nazionale;
- il regolamento (CE) n. 3603/93, che precisa il contenuto del divieto di cui all’articolo 123 TFUE;
- la direttiva 2001/24/CE sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi;
- le direttive 2006/48/CE e 2013/36/UE sulla vigilanza prudenziale e sul segreto professionale.
Prima questione: responsabilità risarcitoria per violazione grave della diligenza
La Corte osserva anzitutto che l’attuazione di misure di risanamento ex direttiva 2001/24 non è un compito proprio del SEBC, ma una funzione che può essere attribuita dal diritto nazionale a una banca centrale nazionale ai sensi dell’articolo 14.4 del Protocollo. In tale ipotesi, la banca centrale esercita la funzione sotto la propria responsabilità e a proprio rischio, mentre l’articolo 35.3 rimette al diritto nazionale la disciplina della responsabilità.
La Corte afferma quindi che il solo fatto di far sorgere la responsabilità della banca centrale per danni causati nell’esercizio di questa funzione non equivale automaticamente a un finanziamento monetario vietato. Tuttavia, per non eludere l’articolo 123 TFUE, il regime deve limitare la responsabilità ai casi in cui la banca o i suoi incaricati abbiano violato gravemente l’obbligo di diligenza. Se il risarcimento derivasse da una mera valutazione ex post dell’opportunità della misura, esso rischierebbe di trasferire sulla banca centrale il peso finanziario principale di scelte pubbliche, in contrasto con il divieto di finanziamento monetario.
Seconda questione: indennizzo forfettario per una categoria di ex titolari
La Corte esclude la compatibilità con l’articolo 123 TFUE di un regime che imponga alla banca centrale, con fondi propri, il pagamento di compensazioni automatiche a favore di soli ex titolari persone fisiche con reddito inferiore a una certa soglia, condizionate alla rinuncia ad altre azioni. Secondo la Corte, un simile meccanismo fa gravare sulla banca centrale un obbligo di pagamento che deriva direttamente da una scelta politica del legislatore nazionale e non dal suo comportamento nell’esercizio della funzione affidata.
La presenza di limiti quantitativi non cambia la conclusione: il divieto di finanziamento monetario non dipende dall’ammontare del trasferimento. Rileva anche il fatto che il finanziamento possa essere assicurato mediante utili, riserve generali o addirittura prestiti con lo Stato, dunque tramite risorse della banca centrale.
Terza questione: indipendenza finanziaria della banca centrale
Quanto all’articolo 130 TFUE e all’articolo 7 del Protocollo, la Corte ricorda che l’indipendenza mira a proteggere il SEBC e le banche centrali da pressioni politiche. Un regime che assoggetti la banca centrale a prelievi sulle riserve tali da compromettere la sua capacità di adempiere i compiti del SEBC, e che la costringa poi a negoziare con le autorità politiche per ottenere fondi o ricapitalizzazione, la pone in una situazione di dipendenza incompatibile con l’indipendenza richiesta dal diritto primario.
La Corte precisa che il problema si pone in particolare per il regime di responsabilità della prima questione, nella misura in cui consente l’esonero solo in caso di dimostrazione della non violazione grave della diligenza. Un eventuale finanziamento preventivamente garantito dallo Stato, senza pregiudizio per la capacità operativa della banca, potrebbe teoricamente evitare il conflitto; ma ciò non risultava nel caso di specie.
Quarta questione: segreto professionale e riservatezza delle informazioni
La Corte stabilisce che gli articoli 44-52 della direttiva 2006/48 e 53-62 della direttiva 2013/36 si applicano alle informazioni ottenute nell’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, non anche alle informazioni acquisite nell’attuazione di misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24, che è una disciplina distinta e non armonizza in generale il segreto professionale in tale settore.
L’articolo 33 della direttiva 2001/24 rinvia alle regole di segretezza solo per le informazioni scambiate nelle procedure di informazione o consultazione previste dagli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19 della stessa direttiva. Di conseguenza, tale disposizione non estende automaticamente il regime prudenziale di riservatezza alle informazioni raccolte nel contesto dell’attuazione delle misure di risanamento, se non rientrano in quelle procedure.
Questioni quinta, sesta, settima e ottava
Poiché la quarta questione è stata risolta in senso negativo, la Corte dichiara assorbite le questioni dalla quinta all’ottava, formulate solo per l’ipotesi di risposta affermativa alla quarta.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 123 TFUE e l’articolo 21.1 del Protocollo non ostano a un regime nazionale di responsabilità della banca centrale per danni da misure di risanamento, ma solo se la responsabilità opera in presenza di una violazione grave dell’obbligo di diligenza;
- invece, tali disposizioni ostano a un sistema di compensazione automatica o condizionata a criteri sociali, finanziato con risorse della banca centrale;
- l’articolo 130 TFUE e l’articolo 7 del Protocollo ostano a un regime che, per importo e modalità di finanziamento, comprometta la capacità della banca centrale di svolgere efficacemente i compiti del SEBC;
- le norme sulla segretezza delle direttive 2006/48 e 2013/36 non si applicano alle informazioni acquisite nell’attuazione di misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24, salvo i casi di scambio o consultazione previsti da quest’ultima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 set 2022Tribunale, Ordinanza T-130/22
- Sentenza · 14 set 2022Tribunale, Ordinanza T-101/21
- Sentenza · 14 set 2022Tribunale, Sentenza T-609/21
- Sentenza · 14 set 2022Tribunale, Sentenza T-498/21
- Sentenza · 14 set 2022Tribunale, Sentenza T-423/21
- Sentenza · 14 set 2022Tribunale, Sentenza T-417/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →