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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-130/22

Order of the General Court (Ninth Chamber) of 12 September 2022. — Biologische Heilmittel Heel GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark TRAUMGEL – Earlier EU word mark Traumeel – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity of the goods – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-130/22

Giurisprudenza europea62022TO0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto TRAUMGEL e il marchio anteriore Traumeel per gran parte dei prodotti contestati. Ha ritenuto che i prodotti della classe 3, diversi dai gel da massaggio non medici, non fossero simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore, perché avevano finalità e natura differenti e non erano complementari. Poiché la somiglianza dei segni non era sufficiente da sola, è mancata una condizione cumulativa dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato in diritto.

Marchio UE: in opposizione, esclusa la probabilità di confusione tra TRAUMGEL e Traumeel per difetto di somiglianza dei prodotti, con rigetto del ricorso come manifestamente infondato in diritto.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso avesse violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE ritenendo insussistente la somiglianza tra alcuni prodotti della classe 3 richiesti e i prodotti coperti dal marchio anteriore, e quindi negando l’esistenza di un rischio di confusione; in particolare, se potessero rilevare complementarità, canali di distribuzione comuni e prassi di mercato del settore.

Principio di diritto

In materia di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la somiglianza tra i prodotti deve essere valutata globalmente alla luce di tutti i fattori pertinenti, ma la mera coesistenza sul mercato, la vendita negli stessi punti vendita o un richiamo generico al benessere non bastano a dimostrare complementarità o origine commerciale comune quando i prodotti hanno finalità specifiche diverse, come nel caso di prodotti cosmetici per la pelle e sostanze farmaceutiche destinate al trattamento medico dell’apparato muscoloscheletrico; in difetto di somiglianza dei prodotti, manca una condizione cumulativa del rischio di confusione e il ricorso è respinto come manifestamente infondato in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE: TRAUMGEL contro Traumeel, opposizione e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se, nonostante l’elevata somiglianza visiva e fonetica tra i segni, i prodotti in conflitto fossero sufficientemente simili da integrare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il 26 gennaio 2017 Esi Srl ha depositato una domanda di marchio UE figurativo per prodotti delle classi 3 e 5. La domanda copriva, tra l’altro, gel cosmetici, creme dermatologiche non medicinali, idratanti e complementi alimentari. Biologische Heilmittel Heel GmbH ha proposto opposizione sulla base del marchio anteriore UE denominativo Traumeel, registrato per prodotti della classe 5, tra cui sostanze farmaceutiche, veterinarie e sanitarie.

L’opposizione si fondava sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. Nel corso del procedimento è stata richiesta la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore; la Commissione di ricorso ha ritenuto provato l’uso solo per una sotto-categoria specifica di prodotti farmaceutici, e non per l’intero elenco originario.

Decisione della Commissione di ricorso EUIPO

La Commissione di ricorso ha ritenuto che:

  • per i prodotti "massage gels, other than for medical purposes" e per i "dietary supplements and dietetic preparations" esistesse una somiglianza media con i prodotti coperti dal marchio anteriore;
  • i marchi presentassero un elevato grado di somiglianza visiva e fonetica;
  • non vi fosse, invece, rischio di confusione per gli altri prodotti della classe 3, poiché questi erano diversi per natura e finalità rispetto ai prodotti farmaceutici anteriori e non erano né in concorrenza né complementari.

Oggetto del ricorso

La ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale della decisione, sostenendo che anche gli altri prodotti della classe 3, diversi dai gel da massaggio non medici, dovessero considerarsi simili ai prodotti anteriori. In sostanza, ha invocato tre argomenti:

  • la complementarità tra prodotti cosmetici e farmaceutici;
  • la vendita negli stessi canali distributivi, in particolare farmacie e drugstore;
  • la prassi di mercato secondo cui imprese del settore cura/benessere offrono sia prodotti farmaceutici sia cosmetici.

EUIPO ha chiesto il rigetto del ricorso.

Normativa applicabile

Il Tribunale osserva che la data di deposito della domanda di marchio, 26 gennaio 2017, è determinante per il diritto sostanziale applicabile: si applica quindi il regolamento n. 207/2009, mentre il procedimento è disciplinato dal regolamento n. 2017/1001. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dei due regolamenti ha contenuto identico.

Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente privo di fondamento in diritto.

Ragionamento del Tribunale: criterio generale di somiglianza dei prodotti

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione richiede cumulativamente:

  • identità o somiglianza dei segni;
  • identità o somiglianza dei prodotti o servizi.

Nel valutare la somiglianza dei prodotti, occorre considerare tutti i fattori pertinenti, in particolare natura, destinazione, modo d’uso, concorrenza e complementarità, nonché eventualmente i canali distributivi. I prodotti sono complementari solo se esiste un legame stretto, tale che uno sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro e che il pubblico possa pensare a una medesima origine imprenditoriale.

Il Tribunale aggiunge che il semplice fatto che i prodotti possano essere usati insieme o venduti nello stesso luogo non è sufficiente; occorre anche che sia normale, agli occhi dei consumatori, che siano commercializzati con lo stesso marchio.

Primo motivo: pretesa complementarità tra cosmetici e farmaci

La ricorrente sosteneva che gel cosmetici, creme dermatologiche e prodotti analoghi potessero completare l’uso di sostanze farmaceutiche, richiamando anche una precedente prassi decisionale di EUIPO.

Il Tribunale respinge l’argomento perché:

  • i prodotti anteriori erano destinati al trattamento medico dell’apparato muscoloscheletrico, mentre i prodotti richiesti erano destinati alla cura cosmetica della pelle;
  • la ricorrente non ha spiegato perché i prodotti cosmetici sarebbero indispensabili o importanti per l’uso dei medicinali anteriori;
  • il fatto che possano essere applicati contemporaneamente o senza controindicazioni è irrilevante o comunque insufficiente;
  • l’idea di un generico obiettivo di pulizia o benessere cutaneo non basta a creare complementarità con prodotti che agiscono sotto la pelle e non sulla pelle.

Quanto al richiamo alla prassi di EUIPO, il Tribunale ribadisce che la registrabilità va valutata caso per caso sulla base del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione, non di precedenti amministrativi isolati.

Secondo motivo: canali di distribuzione comuni

La ricorrente invocava la vendita dei prodotti negli stessi punti vendita, in particolare farmacie e drugstore. Il Tribunale osserva che tale elemento, da solo, non basta a provare la somiglianza quando i prodotti hanno finalità chiaramente diverse.

Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il fatto che prodotti farmaceutici e cosmetici possano essere venduti in farmacia può contribuire, in certi casi, a una somiglianza debole; tuttavia ciò vale soprattutto per prodotti che condividono almeno in parte la medesima finalità. Nel caso di specie, invece, la differenza tra trattamento medico muscoloscheletrico e cura cosmetica della pelle è decisiva.

Terzo motivo: prassi di mercato e “benessere”

La ricorrente sosteneva che il pubblico sa che le imprese del settore benessere offrono sia prodotti farmaceutici sia cosmetici, e quindi presume un’origine comune.

Il Tribunale ritiene l’argomento non provato: la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che i consumatori si aspettino normalmente che una stessa impresa produca entrambe le categorie di prodotti, che non appartengono alla stessa famiglia merceologica. Anche un’eventuale strategia commerciale centrata sul tema del benessere non consente, senza prova concreta, di estendere la somiglianza.

Esito della valutazione e dispositivo

Poiché la ricorrente non ha dimostrato la somiglianza dei prodotti contestati, manca una delle condizioni cumulative richieste dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Di conseguenza, anche a fronte dell’elevata somiglianza dei segni, non può essere dichiarato un rischio di confusione per i prodotti diversi da quelli già considerati simili dalla Commissione di ricorso.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso manifestamente privo di fondamento in diritto e lo respinge integralmente, condannando la ricorrente alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la somiglianza dei prodotti va valutata in modo globale, ma con attenzione alla loro destinazione specifica;
  • complementarità e canali distributivi comuni non sono di per sé sufficienti;
  • la prassi decisionale di EUIPO non vincola il Tribunale;
  • in mancanza di somiglianza dei prodotti, il rischio di confusione non può sussistere, anche se i marchi sono molto simili.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueopposizione alla registrazionerischio di confusionesomiglianza dei prodottiprocedimento dinanzi al tribunale ue

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