Cassazione Penale, Sentenza n. 3128/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando un errore di fatto in relazione alla sentenza n. 831/2021. In particolare il ricorrente denunciava: (i) errata valutazione della finalità dell'acquisizione probatoria richiesta per l'accesso al rito abbreviato; (ii) mancata considerazione dell'esame di riscontro ex art. 195 c.p.p. e violazione del diritto di difesa; (iii) mancata valutazione dell'effetto di assorbimento di taluni titoli di reato e conseguenti profili appellabili del P.M.; (iv) valutazione errata sul ne bis in idem alla luce della sentenza Corte Cost. n.200/2016; (v) motivazione assente o meramente assertiva circa l'esistenza della "consorteria" e l'attribuzione del ruolo di capo; (vi) mancata considerazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991; (vii) carenze motivazionali sui capi relativi alle estorsioni e sul giudizio di responsabilità soggettiva. Complessivamente il ricorrente non ha però articolato motivi specifici e ha ripercorso in modo generale la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare un errore percettivo di fatto chiaro, concreto e determinante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nella sua struttura e nel suo contenuto, costituiva in realtà una nuova e non consentita impugnazione ordinaria della decisione di legittimità, anziché un ricorso straordinario limitato alla rettifica di errori percettivi essenziali. La Corte ha rilevato l'assenza di motivazione specifica circa l'errore di fatto, la genericità delle doglianze e la riproposizione di deduzioni di merito e di appraisal delle prove non ammissibili in sede straordinaria. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario ha natura eccezionale e va limitato alla rettifica di errori percettivi di fatto essenziali. Non può essere utilizzato come surrettizio mezzo per ottenere un riesame di merito o una "quarta" istanza di giudizio.
art. 195 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorrente lamentava omissioni nella valutazione dell'esame di riscontro previsto dall'art. 195, la Corte ha comunque ritenuto che tale censura fosse formulata in termini generici e mirasse in realtà a rimettere in discussione valutazioni probatorie di merito non rilevabili mediante il ricorso straordinario.
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte osserva che alcune deduzioni sarebbero in ogni caso deduzioni di fatto o di merito che non rientrano nei motivi ammessi per il primo ricorso per cassazione ex art. 606, mostrando quindi l'inidoneità delle stesse a fondare un ricorso straordinario.
art. 7 d.l. 152/1991
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'aggravante; la Corte ha sottolineato l'assenza di un rituale appello del P.M. e ha ritenuto infondata la ricostruzione estensiva del ricorrente in sede straordinaria.
Sentenza Corte Cost. n. 200/2016
La pronuncia è stata richiamata dal ricorrente in relazione al ne bis in idem; la Corte di cassazione ha ritenuto però che tale richiamo non consentisse di trasformare il ricorso straordinario in un riesame delle concorrenti valutazioni di fatto e di diritto sul punto.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Di Giorgio)
Principio richiamato: è inammissibile il ricorso straordinario che abbia nella sostanza il contenuto di una nuova impugnazione ordinaria; l'atto va qualificato e dichiarato irricevibile quando ricostituisce una piena rivisitazione della decisione di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi di fatto essenziali: occorre indicare chiaramente l'errore, il suo contenuto concreto e la sua incidenza sul risultato decisorio.
- Non è possibile utilizzare il ricorso straordinario per ottenere un nuovo esame critico delle fonti di prova o per riproporre ricostruzioni di merito: deduzioni meramente fattuali o valutazioni probatorie rendono il ricorso inammissibile.
- Una generica riproposizione delle argomentazioni svolte nei gradi precedenti o la semplice contestazione della motivazione della sentenza non soddisfano i requisiti di specificità richiesti e comportano l'inammissibilità.
- Prima di proporre un ricorso straordinario è opportuno verificare che le censure rientrino effettivamente nella categoria degli "errori percettivi" e che non costituiscano, in sostanza, una riedizione del normale gravame in Cassazione.
- L'ammissione di alcune censure potenzialmente idonee non salva un atto complessivamente qualificabile come nuova impugnazione: la struttura e il tenore complessivo del ricorso vengono valutati nella loro globalità.
- Il ricorrente rischia la condanna alle spese e il pagamento di ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile per la sua natura di impugnazione non consentita.
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