Sentenza n. 5350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile e liquidato le spese del giudizio di primo grado in misura ritenuta inadeguata
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in primo grado l’ottemperanza del giudicato civile relativo al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per l’importo complessivo di 1.500 euro. Ha proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ritenuta inadeguata. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato orientamento della Sezione sulla liquidazione delle spese nei giudizi analoghi e la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi ai sensi degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a. In parziale riforma della sentenza appellata, ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in 800 euro, oltre accessori di legge, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato al rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’appello e delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente nel giudicato civile, per l’importo complessivo di 1.500 euro.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza richiamata nell’epigrafe della sentenza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata una concisa esposizione delle ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica mediante riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado può essere rideterminata in appello quando l’importo riconosciuto dal primo giudice risulti inadeguato rispetto ai criteri applicati dalla giurisprudenza consolidata della Sezione.
- Quando l’appello è proposto esclusivamente contro la liquidazione delle spese e viene accolto soltanto in parte, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando l’importo dovuto dall’amministrazione soccombente e compensando le spese del grado di appello.
- La motivazione della sentenza può legittimamente richiamare integralmente precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lettera d), e 74 c.p.a., quando tali precedenti esprimano l’indirizzo decisivo per la controversia.
- L’amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza può essere condannata, oltre che al pagamento delle spese liquidate, anche al rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado.
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