Cassazione Civile, Ordinanza n. 11625/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di un credito professionale molto elevato, sostenendo di avere assistito la società fallita in due giudizi tributari conclusi favorevolmente. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione rilevando che non era stata provata in modo sufficiente la stipulazione dell’incarico con la società fallita e, anzi, che dagli atti emergeva solo un rapporto professionale con la socia accomandataria in proprio, non risultando la spendita del nome della società né la procura che consentisse di imputare il rapporto alla massa fallimentare. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi, denunciando violazione degli artt. 43, 44, 111 e 111-bis l. fall., sostenendo che l’attività processuale del fallito, relativa a controversie su debiti tributari anteriori al fallimento, era legittima ed opponibile al fallimento e che le spese professionali dovevano essere ammesse al passivo. Il fallimento ha resistito e ha anche proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, ritenute compensate senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del conferimento dell’incarico da parte della società fallita e per mancata dimostrazione della spendita del nome della società, mentre il ricorrente aveva censurato soprattutto la disciplina fallimentare applicabile agli atti del fallito. La Corte ha inoltre ritenuto il ricorso incidentale inefficace, perché tardivo rispetto al termine per impugnare il decreto di opposizione allo stato passivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
opposizione allo stato passivo
norma che regola il rimedio avverso il decreto di esecutività o di rigetto dello stato passivo.
art. 101 l. fall.
richiamato nel contraddittorio per eccepire la tardività della domanda di ammissione al passivo.
art. 42 l. fall.
richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese dell’attività processuale relativa a beni acquisiti al fallimento dovessero essere considerate passività della procedura.
art. 43 l. fall.
invocato dal ricorrente per affermare la legittimazione processuale del fallito nei limiti di legge e la riferibilità dell’attività processuale alla massa.
art. 44 l. fall.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’attività processuale del fallito non rientrasse negli atti inefficaci verso i creditori.
art. 99 l. fall.
richiamato per il termine di trenta giorni per impugnare il decreto sull’opposizione allo stato passivo.
art. 111 l. fall.
richiamato per la collocazione e il soddisfacimento dei crediti sorti in procedura o ad essa assimilati.
art. 111-bis l. fall.
richiamato dal ricorrente per la collocazione del credito professionale nel passivo.
art. 2225 c.c.
richiamato dal tribunale per individuare il momento di maturazione del diritto al compenso professionale secondo la regola della post-remunerazione.
art. 2233 c.c.
richiamato dal tribunale per affermare che il compenso matura con l’esaurimento della prestazione professionale.
art. 334, comma 2, c.p.c.
richiamato per la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo quando il ricorso principale è inammissibile.
art. 370 c.p.c.
applicato nella versione novellata per il termine di deposito del controricorso.
art. 371 c.p.c.
applicato nella versione novellata per la proposizione del ricorso incidentale con il controricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge, ma ritenuta non pertinente rispetto alla reale ratio decidendi.
art. 366 c.p.c., n. 4
richiamato dalla Corte per affermare che la censura priva di attinenza al decisum equivale a mancata specifica esposizione dei motivi.
art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale come parametro della motivazione apparente.
art. 111 comma 6 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 92 comma 2 c.p.c.
invocato per contestare la compensazione delle spese e la necessità di adeguata motivazione.
art. 13 comma 1, d.l. 12/09/2014, n. 132
richiamato per la disciplina della compensazione delle spese, come modificata.
L. 10/11/2014, n. 162
richiamata per la conversione del d.l. 132/2014.
sentenza Corte cost. n. 77/2018
richiamata per l’estensione delle ipotesi di compensazione delle spese anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, ma si appuntano su questioni diverse o eccentriche rispetto al fondamento della pronuncia.
- La violazione di legge non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: se il giudice di merito ha fondato il rigetto su un accertamento fattuale in ordine alla prova del rapporto professionale e della sua imputazione soggettiva, la censura deve investire direttamente quell’accertamento.
- Il credito del professionista per compensi può essere ammesso al passivo solo se sia provato il conferimento dell’incarico da parte del soggetto cui si intende imputare il rapporto obbligatorio; in mancanza di elementi idonei a dimostrare la spendita del nome del rappresentato, il rapporto resta riferibile al soggetto che ha agito in proprio.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se il ricorso incidentale è stato depositato nel termine previsto per il controricorso.
- La condanna alle spese e il relativo regime di compensazione devono essere valutati alla luce della disciplina processuale vigente e della motivazione effettivamente resa dal giudice di merito, ma la questione resta assorbita se l’impugnazione incidentale è inefficace.
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