Sentenza del 18/11/2015 n. 23583 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati. La società sosteneva, con il primo motivo, che il preavviso di fermo relativo a crediti tributari fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario e denunciava la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nonché di varie norme costituzionali e processuali. Con il secondo motivo lamentava l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla presunta nullità della notifica della cartella esattoriale prodromica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il quesito di diritto consisteva in una generica richiesta di affermare un principio generale, senza rapportare adeguatamente la questione alla fattispecie concreta, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo della necessaria sintesi del fatto controverso, formalmente proposto come vizio di motivazione ma sostanzialmente diretto a denunciare un'omissione di pronuncia, e comunque riferito a una questione assorbita dalla precedente decisione processuale. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La ricorrente richiamava la norma per sostenere l'impugnabilità davanti al giudice tributario del preavviso di fermo amministrativo relativo a una pretesa tributaria; la Corte non ha esaminato nel merito tale questione, dichiarando inammissibile il motivo per difetto del quesito di diritto.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86
È la disposizione richiamata in relazione al preavviso di fermo amministrativo. La sentenza non stabilisce nel merito se il preavviso sia autonomamente impugnabile, poiché il ricorso è stato definito per ragioni di inammissibilità.
Art. 366-bis c.p.c.
Il quesito di diritto deve costituire una sintesi logico-giuridica della questione concreta, consentendo di individuare l'errore imputato alla sentenza e la regola giuridica applicabile. È inammissibile il quesito formulato come mera e generica richiesta di affermare un principio generale.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di motivazione deve essere dedotto indicando specificamente il fatto controverso e decisivo. Non può essere utilizzato per mascherare una diversa censura, come l'omessa pronuncia, né può riguardare una questione già assorbita da una statuizione processuale.
Art. 140 c.p.c.
La ricorrente invocava la norma per contestare la validità della notifica della cartella esattoriale. La Corte non ha esaminato la questione nel merito, poiché essa era rimasta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario.
Art. 100 c.p.c.
La ricorrente lo richiamava per sostenere l'esistenza di un interesse concreto alla tutela giurisdizionale contro il preavviso di fermo. La Corte non ha deciso sul merito di tale argomento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere formulati in modo specifico e collegato alla concreta controversia; una richiesta astratta di affermare un principio generale è normalmente inammissibile.
- Quando si deduce un vizio di motivazione, occorre indicare con precisione il fatto controverso e decisivo e spiegare perché la motivazione sia insufficiente o contraddittoria.
- Non è corretto qualificare come vizio di motivazione una censura che, nella sostanza, denuncia un'omessa pronuncia o mira a ottenere una nuova decisione su una questione non esaminata.
- Una questione di merito, come la validità della notifica della cartella, può non essere esaminata se la controversia viene definita preliminarmente per una ragione processuale.
- La dichiarazione di inammissibilità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'intero ricorso e, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- La sentenza non risolve nel merito la questione generale dell'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo: l'esito è dipeso esclusivamente da carenze nella formulazione dei motivi di ricorso.
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