Cassazione Penale, Ordinanza n. 02117/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 24 aprile 2025, emessa nel procedimento esecutivo promosso per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con sentenza del Tribunale di Bologna del 27 ottobre 2020. L'ordinanza impugnata aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'incidente di esecuzione. Il ricorso contestava tale decisione, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il provvedimento era inoppugnabile in cassazione, essendo applicabile anche al procedimento esecutivo la regola di non impugnabilità dei provvedimenti idonei a dar luogo a conflitto di giurisdizione o di competenza; il rimedio corretto era la denuncia di conflitto ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale, ritenendo che l'ordinanza della Corte d'appello fosse inoppugnabile in cassazione perché riconducibile a una situazione suscettibile di conflitto di competenza/giurisdizione. Ha inoltre precisato che, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 2, c.p.p.
La regola generale di non impugnabilità dei provvedimenti che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche quando il provvedimento sia adottato con forma di ordinanza nel procedimento di esecuzione.
art. 30, comma 2, c.p.p.
Quando il provvedimento non è impugnabile in cassazione perché attiene a una possibile questione di competenza/giurisdizione, il pubblico ministero deve far valere la questione mediante denuncia di conflitto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È la base processuale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, l'ordinanza che dichiari l'incompetenza del giudice e sia idonea a generare un conflitto di competenza o di giurisdizione non è impugnabile con ricorso per cassazione.
- La previsione di non impugnabilità di cui all'art. 568, comma 2, c.p.p. opera anche rispetto ai provvedimenti emessi nelle forme dell'ordinanza in sede esecutiva.
- Qualora il provvedimento non sia impugnabile in cassazione per il rischio di conflitto, la parte pubblica deve attivare il rimedio del conflitto ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero non comporta la condanna alle spese processuali né alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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