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Sentenza

Sentenza n. 16003/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202509099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura per la qualifica di operatore dei vigili del fuoco, fondato sul giudizio medico di non idoneità; impugnate anche le clausole del bando che richiamavano i requisiti fisici previsti per il personale operativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato, partecipante alla procedura per l’assunzione di 200 operatori indetta con decreto dipartimentale n. 362 del 29 ottobre 2024, è stato escluso con decreto del 13 giugno 2025 dopo che la commissione medica aveva giudicato ostativa la pregressa decompressione L2-L3 e L3-L4 e l’artrodesi L2-L3 e L4-L5. Ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 1 e la violazione dell’art. 2 del d.m. 166/2019, nonché la violazione dell’art. 12, comma 2, d.l. 69/2023 e degli artt. 1, 3 e 97 Cost.; ha contestato che il bando assoggettasse gli operatori ai requisiti previsti per il personale che svolge funzioni operative, anziché a quelli specifici dei ruoli tecnico-professionali. Ha inoltre denunciato carenza d’istruttoria, travisamento, deficit motivazionale, illogicità e sproporzione, sostenendo che i parametri clinici rilevati erano normali e che la condizione non impediva lo svolgimento delle mansioni d’ufficio. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità per tardiva impugnazione di una clausola immediatamente escludente e ha difeso l’esclusione richiamando possibili impieghi in contesti emergenziali, l’uniformità di trattamento tra candidati e una possibile incompatibilità con la postura dei videoterminalisti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: la clausola del bando non impediva immediatamente la partecipazione e la lesione si è concretizzata con il giudizio individuale di non idoneità. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Ha richiamato i propri precedenti secondo cui i requisiti fisici del personale operativo non possono essere estesi agli operatori, le cui mansioni sono ordinariamente d’ufficio. Per gli operatori resta necessario valutare, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 166/2019, l’eventuale rischio concreto per la salute e l’incolumità del candidato e delle persone con cui lavora, in rapporto alle funzioni effettive. L’amministrazione non aveva motivato adeguatamente una prognosi sfavorevole, mentre la verificazione ha individuato un rischio in attività che comportano forze meccaniche intense, non nelle attività sedentarie o nei normali movimenti articolari. È stata inoltre respinta la giustificazione basata sulla parità di trattamento, non essendo comparabili i candidati al ruolo di operatore e quelli destinati ai ruoli operativi. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio per € 1.500, oltre accessori se dovuti, e alle spese di verificazione per € 500.

Norme richiamate

  • art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Un’interpretazione conforme al tenore letterale della medesima, oltre che alle finalità della complessiva disciplina regolamentare, plasticamente indicate dalla lett. a) del medesimo art. 2, co. 1 (secondo cui per l’accesso al ruolo degli operatori è richiesta un’«idoneità fisica e psichica all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire»), impone, perciò, di verificare se, in concreto, la salute del candidato, in conformità al principio di precauzione, rappresenti un apprezzabile fattore di rischio per lui e per le persone con le quali entrerà in contatto.

    Per l’accesso al ruolo di operatore, l’idoneità deve essere valutata in relazione alle mansioni proprie della qualifica e al rischio concreto per il candidato e per gli altri lavoratori; non è legittimo applicare automaticamente i requisiti previsti per il personale operativo.

  • art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    e che l’art. 12, co. 2, del d.l. 69/2023 non abbia autorizzato alcuna assunzione degli operatori in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 2 del d.m. 166/2019.

    La disposizione non autorizza a derogare ai requisiti specifici del d.m. 166/2019 previsti per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali e, quindi, per gli operatori.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    questo T.a.r. ha ritenuto di ricorrere ad una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare la sostenibilità del giudizio di non idoneità anche alla luce di tale disposizione.

    La verificazione è stata utilizzata per accertare, sul piano tecnico, se la condizione clinica comportasse un rischio incompatibile con le mansioni d’ufficio della qualifica.

Massime di principio

  • I requisiti di idoneità fisica per l’accesso a una qualifica pubblica devono essere commisurati alle mansioni effettivamente proprie della qualifica; i requisiti previsti per personale addetto a funzioni operative non possono essere estesi automaticamente a personale con mansioni ordinarie d’ufficio.
  • Quando la disciplina richiede l’assenza di infermità a rilevanza medico-legale, l’inidoneità va accertata in concreto, verificando se la condizione di salute costituisca un apprezzabile fattore di rischio per il candidato o per le persone con cui lavora, in rapporto alle attività della qualifica.
  • Le limitazioni all’accesso al lavoro fondate sulle condizioni di salute devono essere strettamente necessarie e adeguatamente giustificate rispetto alle funzioni da svolgere; una prognosi negativa richiede una motivazione riferita al quadro clinico attuale e alle mansioni effettive.
  • La parità di trattamento non impone di applicare gli stessi requisiti a candidati destinati a qualifiche con funzioni diverse: la comparazione presuppone l’identità delle situazioni poste a confronto.
  • Una clausola del bando che non impedisce immediatamente la partecipazione è impugnabile quando la lesione dell’interesse del candidato si concretizza con il successivo provvedimento individuale di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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