Cassazione Civile, Ordinanza n. 20726/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tributario definito in sede di rinvio dopo una precedente cassazione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado, in sede di rinvio, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente ed aveva compensato le spese di lite. L'ente locale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, sostenendo che l'accoglimento solo parziale di alcuni motivi di gravame non potesse integrare soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione, assumendo che la compensazione delle spese del giudizio di cassazione non potesse fondare una soccombenza reciproca rispetto alle domande formulate in riassunzione. Il controricorrente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura e ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della notifica via PEC, entrambe disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata dal Comune e infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla notificazione via PEC. Nel merito, ha respinto congiuntamente i due motivi, affermando che il giudice del rinvio, chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, deve regolare le spese secondo l'esito globale della lite e non separando le singole fasi del processo. Poiché il ricorso mirava a frazionare l'esito delle varie fasi processuali, la censura è stata disattesa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente e distratte al difensore antistatario, oltre agli oneri di legge e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
la specialità della procura per il ricorso per cassazione è richiesta a pena di inammissibilità, ma non implica la contestualità materiale con l'atto; occorre che la procura sia congiunta al ricorso e conferita in epoca non anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato e non successiva alla notificazione del ricorso.
art. 83, comma 3, c.p.c.
la congiunzione materiale o topografica della procura all'atto del ricorso consente di integrare il requisito della specialità anche senza espresso riferimento alla sentenza impugnata, purché la procura sia riferibile all'attività tipica del giudizio di legittimità.
art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992
le spese nel processo tributario vanno regolate secondo il principio di soccombenza, in coerenza con l'esito finale della lite.
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese deve avvenire in base alla soccombenza complessiva, non alla singola fase processuale.
art. 92, comma 1, c.p.c.
è consentita la compensazione totale o parziale delle spese nei casi previsti, valutando l'esito globale del processo.
art. 3-bis, comma 3, legge n. 53 del 1994
"la notifica si perfeziona .... per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.6, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68..."
la notifica via PEC si perfeziona per il destinatario al momento della ricevuta di avvenuta consegna, senza richiedere la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2
richiamato quale fonte della ricevuta di avvenuta consegna che segna il perfezionamento della notifica PEC per il destinatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
l'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la specialità della procura non richiede necessariamente la contestualità con la redazione dell'atto, ma la sua congiunzione al ricorso e un conferimento temporalmente compatibile con l'impugnazione del provvedimento già pubblicato.
- La procura apposta in calce o comunque materialmente congiunta al ricorso può essere valida anche se priva di un espresso richiamo alla sentenza impugnata, quando sia comunque riferibile all'attività difensiva nel giudizio di legittimità.
- In tema di spese processuali, il giudice di rinvio che debba provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione deve applicare il principio della soccombenza in base all'esito complessivo e finale della lite, senza atomizzare separatamente le singole fasi processuali.
- L'esito parzialmente favorevole di una fase del giudizio non impedisce che, all'esito globale della controversia, la parte possa risultare complessivamente soccombente e subire la condanna alle spese o la compensazione, anche se aveva ottenuto risultati favorevoli in precedenti gradi.
- La notifica via PEC si perfeziona per il destinatario al momento della ricevuta di avvenuta consegna, essendo tale meccanismo ritenuto costituzionalmente idoneo a garantire una conoscibilità equipollente a quella delle notifiche tradizionali.
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