Cassazione Penale, Sentenza n. 03247/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di conferma della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) e la confisca di società (G.I.F.E. s.r.l. e G.I.F.E. s.a.s.) e di altri beni. Catarisano Leonardo: contesta l'attualità della pericolosità sociale in ragione della detenzione (piena reclusione fino al 2029), contesta il calcolo della "sproporzione" ai fini della confisca (inclusione di spese di sopraelevazione per €150.000 e di altre migliorie; uso del metodo "saldo a scalare"; inclusione del fitto figurativo; mancata considerazione del riscatto di una polizza come fonte lecita), e censura la mancata partecipazione della figlia Catarisano Gioconda nel procedimento nonché l'attribuzione a lui di spese operate su beni di terzi. Propone anche motivi nuovi reiterando le medesime censure. Pilò Teresa: contesta la confisca dei beni a lei intestati per inesistenza di prove sulla disponibilità da parte del prevenuto, deduce l'illegittima applicazione di una presunzione di intestazione fittizia e chiede la verifica delle fonti lecite (redditi lavorativi storici, cessioni quote, polizze). Severini Antonio: contesta la mancata valutazione delle prove a discarico, la rifiutata perizia e sostiene la propria autonomia gestionale e patrimoniale (quote e amministrazione antecedenti al periodo di pericolosità).
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Sezione misure di prevenzione della Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione. In sintesi: il primo motivo di Catarisano (assenza di attualità della pericolosità per effetto della detenzione) è stato respinto; invece sono stati ritenuti fondati, in tutto o in parte, i motivi relativi alla motivazione apparente del calcolo della sproporzione patrimoniale (mancanza di prospetto anno per anno; mancata spiegazione dell'incidenza dei €300.000 per lavori e della riconducibilità al periodo di pericolosità; omissione circa il riscatto della polizza del 2012), tali carenze impongono l'annullamento limitatamente alla confisca. I ricorsi di Pilò Teresa e di Severini Antonio sono stati accolti: è stata censurata l'insufficiente prova della fittizietà delle intestazioni e la motivazione apparente circa la disponibilità effettiva dei beni (onere dell'accusa non assolto con elementi di gravità, precisione e concordanza). La sentenza ha quindi disposto la rinnovazione del giudizio in ordine alle parti ablatorie (confisca) e la verifica puntuale, anno per anno, della sproporzione e delle fonti lecite.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 27
art. 27 (richiamato nel ricorso in relazione alla funzione rieducativa della pena)
Si è rilevato che l'applicazione di misure di prevenzione non viola il principio di rieducazione purché sia rispettata l'autonomia del procedimento di prevenzione e la necessità di rivalutare la pericolosità quando la misura di prevenzione venga eseguita dopo un periodo di detenzione
Costituzione italiana, art. 111
art. 111 (richiamato dai ricorrenti in tema di garanzie difensive e motivazione)
La Corte ha valutato la conformità del procedimento ai canoni del giusto processo, ritenendo che la motivazione apparente può integrare vizio di legge rilevante in sede di legittimità
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 4 lett. a), art. 14 comma 2-ter, art. 19 comma 3, art. 23, art. 24, art. 26
Art.4 lett.a: parametro di pericolosità sociale per condanne definitive (es. art.416-bis). Art.14 comma 2-ter: la Corte costituzionale ha limitato le presunzioni di persistenza della pericolosità, imponendo la possibilità di rivalutazione; l'applicabilità della sorveglianza speciale a soggetti detenuti è ammessa ma richiede verifica dell'attualità. Art.24: disciplina della confisca per sproporzione; impone ricostruzione storica anno per anno della sproporzione e giustificazione delle fonti lecite. Art.26: disciplina dell'intestazione fittizia e presunzioni; richiede prova grave, precisa e concordante per dimostrare la fittizietà
Codice penale
La condanna definitiva per associazione mafiosa è stata utilizzata quale elemento per accertare la pericolosità sociale e la stabilità del vincolo associativo, che può giustificare anche una presunzione di permanenza del vincolo salvo prova di recesso
Giurisprudenza della Corte costituzionale
Corte cost. sent. n. 291/2013; n. 162/17.10.2024; n. 24/2019
La Consulta ha imposto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale in caso di sospensione per detenzione e ha censurato presunzioni di persistenza temporali non giustificate; inoltre ha chiarito la funzione della sproporzione come semplificazione probatoria
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)
Sez. U. n. 920/2003 (Montella); Sez. U. n. 111/2017 (Gattuso); Sez. U. n. 30355/2025 (Putignano)
Montella: obbligo di ricostruzione storico-annualizzata della situazione patrimoniale (metodo a scalare) per verificare la sproporzione; Gattuso e successivi: possibilità di presunzione della stabilità del vincolo associativo se adeguatamente motivata; Putignano: onere probatorio dell'accusa in tema di intestazione fittizia e ampiezza dell'allegazione difensiva del terzo
Massime di principio
- La misura di prevenzione (sorveglianza speciale) può essere disposta anche se il destinatario è detenuto, ma la sua esecuzione è sospesa e la pericolosità deve poter essere rivalutata: la detenzione non produce automaticamente la cessazione della pericolosità né un divieto assoluto di applicare la misura.
- Per le confische per "sproporzione" è necessario un prospetto anno per anno che metta a confronto entrate e uscite: l'assenza di una ricostruzione storica dettagliata può rendere la motivazione apparente e determinare l'annullamento della confisca.
- Le spese relative a opere edili su immobili devono essere attribuite con chiara motivazione al patrimonio del prevenuto: non è ammissibile includere spese sostenute su beni di terzi (es. figlia) senza prova della disponibilità o dell'impiego di risorse del prevenuto.
- L'uso di indici statistici (es. tabelle ISTAT sui consumi) è legittimo come elemento indiziario per valutare la capacità di spesa del nucleo familiare, ma può essere efficacemente contestato con prove specifiche e documentate che dimostrino fonti lecite o tenore di vita diverso.
- Il riscatto di polizze o altre entrate documentabili devono essere esplicitamente computate nel calcolo della sproporzione: omissioni su fonti lecite documentate possono invalidare la ricostruzione patrimoniale.
- In caso di beni intestati a terzi, l'accusa ha l'onere di dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, la fittizietà dell'intestazione e la disponibilità effettiva del prevenuto; il terzo ha ampio spazio probatorio per dimostrare l'autonomia patrimoniale.
- La costituzione di una società in epoca anteriore al periodo di pericolosità non esclude automaticamente la confisca se è dimostrabile un successivo sviluppo o strumentalizzazione del veicolo societario in coincidenza con il periodo criminoso.
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