Cassazione Penale, Ordinanza n. 08705/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ricorrendo ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Ancona il 14 ottobre 2022. Il primo motivo contestava l'accertamento del fatto e chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione del compendio probatorio: la difesa sosteneva che il mancato riscontro da parte dei vicini e la circostanza che gli operanti avessero bussato tre volte senza essere uditi dai presenti in casa imponessero una lettura alternativa, favorevole all'imputato, sulla non udibilità del campanello anche dall'abitazione. Il secondo motivo censurava il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, deducendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso i presupposti per la concessione del beneficio. La Corte rileva che il primo motivo mira a una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici decisivi, mentre il secondo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il numero e la gravità dei precedenti penali per reati contro il patrimonio e le esigenze retributive e specialpreventive ostative alla sostituzione della pena.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non incide sulla sua applicazione sostanziale ma sulla tenuta dell'accertamento e sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto forma di alternativa lettura dei fatti, quando la censura non individui un vizio logico o giuridico della motivazione ma miri solo a sostituire la propria ricostruzione a quella accolta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso contro il diniego di una sanzione sostitutiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile perché assertiva e non correlata alle ragioni effettivamente poste a base della decisione.
- La presenza di precedenti penali numerosi e gravi, unitamente alle esigenze retributive e specialpreventive, può legittimare il diniego della sostituzione della pena detentiva breve.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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