Sentenza n. 145/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini della rideterminazione dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo tali benefici nella relativa base di calcolo, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La pretesa è stata proposta anche in relazione alla cessazione dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando la propria giurisprudenza consolidata, confermata dal Consiglio di Stato. Ha riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici economici dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo. Il giudice ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, sicché non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento in quiescenza; il termine è stato ritenuto non decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della limitazione originaria del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata e della manifesta fondatezza della pretesa.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, non essendo vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non esclude né disciplina il computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; pertanto, non può essere reintrodotta per via interpretativa la limitazione del beneficio a determinate modalità di cessazione dal servizio.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale quanto alla fruizione dei sei scatti, ma serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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