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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16798/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La lite nasce da un'azione risarcitoria per danni da illecito civile proposta da alcuni proprietari di abitazioni, i quali lamentavano che, durante lavori di livellamento di un'area destinata alla realizzazione di capannoni, la società convenuta avesse riversato materiali in un canale di deflusso delle acque meteoriche, ostruendolo e causando danni alle loro proprietà. Il tribunale condannò la società; la corte d'appello confermò la decisione, respingendo le doglianze sulla procura degli attori, sulla legittimazione passiva della società, sulla motivazione della sentenza, sulla nullità della CTU e sulla mancata verifica della regolarità edilizia dei fabbricati danneggiati. In cassazione la società ricorrente articolò tre motivi: 1) nullità della sentenza di merito per motivazione insufficiente e contraddittoria, con riflessi sull'esame dell'eccezione di difetto di procura, del difetto di legittimazione passiva e degli ulteriori motivi di appello; 2) omessa ed errata interpretazione dei mezzi istruttori, sostenendo che non vi fossero elementi idonei a fondare la responsabilità; 3) nullità della CTU per l'acquisizione autonoma di documenti non ritualmente acquisiti, assumendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una censura non consentita di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque diretta a sollecitare un riesame del merito; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della corte territoriale, che aveva rilevato la genericità della censura sulla CTU e, in ogni caso, riguardava documenti utilizzabili dal consulente come fatti secondari. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di cassazione ai controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per qualificare la domanda come azione risarcitoria aquiliana e non come azione reale; ai fini della responsabilità rileva l'individuazione del soggetto che si sia avvalso dell'opera dannosa, non la mera titolarità del fondo.

  • art. 360 c.p.c.

    la censura di motivazione insufficiente o contraddittoria non è più proponibile nei termini previgenti; il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi che integrano il "minimo costituzionale" o all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    la mancanza o l'apparenza della motivazione può integrare nullità della sentenza solo quando la motivazione non assicuri il minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale; al di fuori delle ipotesi estreme, non è ammesso il sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la dichiarazione di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è circoscritto alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, oppure all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del materiale istruttorio: l'interpretazione e la ponderazione delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e il giudizio di attendibilità restano riservati al giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile; la critica deve colpire la reale ragione giuridica posta a base della decisione.
  • In tema di responsabilità aquiliana per danni derivanti da opere o attività svolte su un fondo, non è decisiva la sola titolarità formale del bene, ma l'individuazione del soggetto che dell'opera si sia avvalso e che esercitava sul fondo l'attività fonte del danno.
  • Nel sindacare una consulenza tecnica d'ufficio, la nullità non può essere dedotta in modo generico: occorre indicare tempestivamente il vizio e i documenti o attività asseritamente irrituali; inoltre il CTU può acquisire documentazione relativa a fatti secondari funzionale alle risposte ai quesiti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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