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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 509/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il differimento facoltativo della pena perché in attesa del provvedimento di grazia richiesto al Presidente della Repubblica relativamente al titolo in esecuzione (condanna per omicidio aggravato commesso nel 2003). Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, dopo la rinuncia del difensore trasmessa digitalmente il 20/10/2023 e la rinuncia personale della ricorrente del 31/10/2023. In conseguenza di ciò la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ritenendo non provata l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la rinuncia all'impugnazione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione quando la rinuncia interviene nei modi e nei termini previsti (rinuncia rituale).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la disposizione che consente di condannare il ricorrente al versamento di una somma equa in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata quale principio secondo cui la condanna alla somma non va disposta se sussiste l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale assenza non sia stata dimostrata.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se espressa in forma rituale dal difensore e/o personalmente dalla parte, rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
  • La rinuncia può essere dichiarata anche prima dell'udienza e produce gli effetti di estinzione del gravame: verificare sempre che la rinuncia sia volontaria, informata e formalmente corretta.
  • In caso di rinuncia la parte può essere condannata alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende (art. 616), salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (giurisprudenza costituzionale richiamata).
  • Prima di rinunciare a un ricorso, valutare le possibili conseguenze economiche e processuali (spese, somma equa): in presenza di dubbi è opportuno chiedere chiarimenti o valutare alternative procedurali.
  • Nel merito delle istanze di differimento facoltativo della pena in attesa di provvedimento di grazia, il rigetto è impugnabile, ma l'impugnazione perde efficacia se la parte decide di rinunciare; quindi, per tutelare i diritti, non rinunciare prima di aver esaurito le possibilità di impugnazione utili.

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