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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40153/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro probatorio di due autovetture (veicoli di pregio) disposta dal Pubblico Ministero. Il ricorrente deduceva: (i) violazione degli artt. 365 e 369 c.p.p. per omessa indicazione del difensore di fiducia nel decreto di sequestro e per mancata reiterazione dell'informazione di garanzia; (ii) carenza di motivazione del decreto di sequestro; (iii) illegittimità del sequestro in quanto connesso a presunta truffa assicurativa per la quale non era stata presentata querela dalla compagnia (mancanza della condizione di procedibilità), per cui l'indifferibilità della conservazione delle prove non giustificherebbe il sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) sul primo motivo, l'indagato aveva espressamente rinunciato all'assistenza del difensore al momento dell'esecuzione del sequestro, per cui la mancata indicazione del difensore nel decreto non produceva un concreto interesse a impugnare; inoltre la reiterazione dell'informazione di garanzia non era necessaria perché il secondo sequestro si inseriva nella medesima indagine per la quale era già stata somministrata la prima informazione ex art. 369 c.p.p.; (b) sul secondo motivo, il decreto di sequestro conteneva adeguata motivazione: il P.M. non si era limitato a indicare norme, ma aveva descritto i fatti contestati e le finalità probatorie (verifica degli interventi sulle vetture); la data dei reati, pur non sempre esplicitata, risultava deducibile dagli elementi (date dei sinistri) e non comprometteva la legittimità della motivazione; (c) sull'ultimo motivo, il Collegio ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il sequestro probatorio è legittimo anche in assenza della condizione di procedibilità, trattandosi di atto d'indagine volto a preservare le fonti di prova. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 comma 8

    Disposto il procedimento celebrato con contraddittorio scritto in base alla norma; la procedura di trattazione del ricorso è stata conforme a questa previsione.

  • Codice di procedura penale, art. 365

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie difensive e alle modalità di sequestro; il Collegio ha ritenuto che l'opera di contestazione fosse priva di rilievo concreto visto che l'indagato aveva rinunciato all'assistenza del difensore.

  • Codice di procedura penale, art. 369

    Norma sull'informazione di garanzia; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non è necessaria una duplicazione dell'avviso di garanzia quando il secondo atto di sequestro si inserisce nella stessa indagine per la quale era già stata data la prima informazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Previsione sulla condanna alle spese e sul versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa all'assistenza del difensore al momento dell'esecuzione di un atto cautelare azzera in genere la possibilità di censurare successivamente l'omessa indicazione di quel difensore nel provvedimento formale, salvo che sussistano ulteriori interessi concreti.
  • L'informazione di garanzia (avviso di garanzia) non deve necessariamente essere reiterata quando un successivo atto cautelare si inserisce nella stessa indagine già iniziata; la ripetizione è richiesta se emergono fatti nuovi che integrano una diversa o autonoma posizione processuale.
  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere descrizione dei fatti contestati e le finalità probatorie: l'assenza di qualche dettaglio temporale non compromette la legittimità se le informazioni essenziali sono ricavabili dal contesto e la finalità cautelare è chiara.
  • Il sequestro probatorio è legittimo anche in assenza della condizione di procedibilità (es. querela) quando si tratta di un atto d'indagine finalizzato a preservare fonti di prova; la mancanza della condizione di procedibilità può incidere sull'esercizio dell'azione penale successiva, ma non invalida automaticamente l'atto conservativo adottato durante le indagini.
  • I ricorsi manifestamente privi di fondamento o inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; occorre valutare prospettive di successo prima di proporre impugnazioni.

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