Cassazione Penale, Sentenza n. 1805/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva: 1) assenza del dolo estorsivo e manifesta illogicità della motivazione, richiamando in particolare una intercettazione del 28/07/2023 che, a suo dire, non conteneva richieste minacciose; 2) inesistenza dell'aggravante del metodo mafioso perché il Gagliardo avrebbe reciso ogni rapporto con l'organizzazione già dal 2006 e il concorrente DI SILVIO non avrebbe condanne per associazione mafiosa; 3) mancata sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), anche in ragione di ammissioni parziali nell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio già compiuta dal giudice del riesame, competenza non consentita in cassazione salvo vizio specifico di legge o manifesta illogicità della motivazione, che qui non è stata riscontrata. Il provvedimento impugnato è stato giudicato adeguatamente motivato: il Tribunale del riesame ha richiamato intercettazioni, tabulati telefonici, videoriprese e le dichiarazioni della persona offesa, oltre alle ammissioni parziali dell'imputato, ritenendoli concordanti e sufficienti a fondare i gravi indizi e l'aggravante del metodo mafioso (l'aggravante è stata valutata sulla base dell'effetto intimidatorio e della contiguità con il clan DI SILVIO, indipendentemente da condanne formali di taluni concorrenti). Anche le esigenze cautelari sono state ritenute attuali e concrete, con richiamo alla giurisprudenza che consente di desumerle dalle modalità delle condotte anche se risalenti nel tempo e alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati tentati aggravati ex art. 416-bis.1. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B) ed E) c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni cautelari, affermando l'inammissibilità delle doglianze che mirano a rivalutare il materiale probatorio.
art. 110 c.p.
Riferimento alla concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la valutazione della partecipazione e della contiguità tra concorrenti quale elemento indiziario.
art. 629 c.p.
Norma sull'estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei a sostenere, in sede cautelare, credibili indizi di tentata estorsione.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante del 'metodo mafioso'; interpretata in senso funzionale: rileva l'effetto intimidatorio e la prospettazione di contiguità con sodalizi mafiosi che crea assoggettamento nella vittima, non la sola esistenza di condanne formali per associazione mafiosa.
artt. 63, 187 e 192 c.p.p.
Richiamati dalla difesa in ordine alla valutazione del dolo e delle modalità del reato; la Corte ha ritenuto che tali profili fossero stati adeguatamente considerati dal giudice del riesame.
artt. 273, 274 e 275 c.p.p.
Regolano i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari; la Corte ha stabilito che la verifica di tali requisiti in cassazione è limitata al controllo della congruenza e logica della motivazione, non alla riconsiderazione dei fatti.
art. 292 c.p.p.
Modello di motivazione richiesto per le decisioni di riesame; la Corte ha richiamato che l'ordinanza impugnata si è conformata agli standard richiesti.
art. 546 c.p.p.
Modello di motivazione richiamato come parametro strutturale per le pronunce cautelari; utilizzato dalla Corte per valutare la completezza della motivazione del tribunale del riesame.
art. 51, comma 3-bis c.p.p.
Prevede la presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari per particolari delitti; la Corte ha esteso la presunzione anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna per responsabilità nel proporre ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice del merito nel valutare la prova, ma verifica solamente la congruenza, la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito.
- Le censure che, di fatto, chiedono una rivalutazione ex novo degli elementi probatori sono inammissibili; occorre dimostrare un vizio formale di legge o una manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento in Cassazione.
- L'aggravante del 'metodo mafioso' si valuta sulla base dell'effetto intimidatorio e della prospettazione della contiguità con sodalizi mafiosi, ossia sulla capacità della condotta di creare assoggettamento nella vittima, più che sulla formale esistenza di condanne per associazione mafiosa di tutti i partecipanti.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio) possono essere desunte anche dalle modalità della condotta, anche se risalenti nel tempo; non è necessario che la condotta intimidatoria sia recente purché sussista una prognosi di pericolosità attuale.
- Ammissioni parziali dell'indagato possono impoverire l'argomentazione difensiva sul pericolo di inquinamento probatorio, ma non impediscono di valutare complessivamente il quadro indiziario se vi sono altri elementi concordanti (intercettazioni, tabulati, videoriprese, dichiarazioni della vittima).
- Ricorsi per cassazione manifestamente infondati o proposti con colpa possono comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la sussistenza di motivi tecnicamente ammissibili prima di proporre il ricorso.
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